DECRETO 16 luglio 2003 - Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2003

IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994; Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria; Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000; Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002, il decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

296 del 18 dicembre 2002, il decreto dirigenziale 9 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile; Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali; Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco; Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attivita' con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e' connaturale; Considerata l'opportunita' di assicurare la continuita' dell'attivita' lavorativa alle imprese che stiano terminando o abbiano gia' terminato la propria assegnazione di ecopunti relativa al 2° quadrimestre dell'anno 2003; Considerata l'opportunita' di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco;

Decreta:

RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI 3° QUADRIMESTRE 2003

Art. 1.

  1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 3° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

  2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale).

  3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

  4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 e nei primi due quadrimestri dell'anno 2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

  5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo maggio-agosto 2003 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).

  6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

  7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5 verra' integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13-14 e 15, con gli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata al precedente comma 4.

    AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)

    Art. 2.

    Criteri di calcolo dell'assegnazione

  8. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione e' che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 3° quadrimestre 2002.

  9. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione

    a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»); b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali); 3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari al 50% degli ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  10. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

  11. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

    Art. 3.

    Criteri di correzione dell'assegnazione

  12. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.

  13. Verra' attribuita, per il 3° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota prevista dall'art. 1, comma 2 del presente decreto un'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni

    a) in base ai criteri esposti nell'art. 2...

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