LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 1 - Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 14 del 14 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione, al fine di assicurare ai consumatori la qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostiene lo sviluppo di sistemi di qualita' e di tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari ed incentiva la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

    1. il marchio regionale collettivo di qualita';

    2. i controlli sull'uso del marchio regionale collettivo di qualita' e sul rispetto dei relativi disciplinari di produzione di prodotti di qualita';

    3. la programmazione e la concessione di contributi per:

      1) la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari e successive modifiche, ivi compresi i consorzi di tutela, responsabili della registrazione e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nonche' quelli relativi al marchio regionale collettivo di qualita';

      2) lo sviluppo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' attraverso il miglioramento dei processi di produzione, anche mediante l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale, nonche' l'introduzione di sistemi di tracciabilita' aziendale e di filiera e lo sviluppo di metodologie scientifiche di certificazione di dettaglio;

    4. il controllo sui contributi di cui alla lettera c);

    5. la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attivita' di promozione;

    6. politiche di incentivazione per l'adozione di sistemi di verifica e di certificazione, anche su basi scientifiche, che garantiscano la qualita', diretta e indiretta, dei prodotti di origine animale e dei metodi di produzione e lavorazione di tali prodotti.

      Art. 2

      Marchio regionale collettivo di qualita' 1. La Regione adotta un marchio regionale collettivo di qualita' per garantire l'origine, la natura e la qualita' nonche' la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato marchio regionale, che viene registrato ai sensi dell'art.

      11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

  2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, i prodotti agricoli e agroalimentari d'ammettere all'uso del marchio regionale e adotta i relativi disciplinari di produzione.

  3. L'etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio regionale reca l'indicazione relativa all'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, ovvero delle materie prime di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, se trattasi di prodotto trasformato.

    Art. 3

    Regolamento regionale 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera

    b), dello statuto, con regolamento di attuazione ed integrazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura:

    1. la denominazione del marchio regionale e le sue caratteristiche ideografiche;

    2. i criteri e le modalita' di concessione in uso del marchio regionale, nonche' i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

    3. le modalita' d'uso del marchio regionale;

    4. ...

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