Ratifica ed esecuzione dei protocolli n. 1 e n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 alla convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del protocollo n. 1 e dell'articolo 3 del protocollo n. 2.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998

    SCALFARO

    D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

    PROTOCOLE N. 1 A' LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS

    ----* Vedere ratifica da Pag. 10 a Pag. 11 della G.U. *----

    TRADUZIONE NON UFFICIALE

    PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata "la Convenzione"), Considerando l'opportunita' di consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione e' completato da un capoverso Cosi redatto: "Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalita'.

    L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata".

    Articolo 2 L'articolo 12 della Convenzione ha il...

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