DIRETTIVA 1 agosto 2005 - Tirocini formativi e di orientamento. (Direttiva n. 2/2005)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 1 agosto 2005 Tirocini formativi e di orientamento. (Direttiva n. 2/2005).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale All'ARAN Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001) Agli enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca) Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) e, p.c.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni All'ANCI All'UPI

  1. Premessa.

    La pubblica amministrazione e' costantemente impegnata in un processo di riforma delle proprie attivita' finalizzato alla creazione di un sistema in grado di rispondere ai bisogni della collettivita' e del sistema economico, per questo anche nel settore del lavoro pubblico si e' evidenziata la necessita' di acquisire nuove e sempre piu' aggiornate e qualificate professionalita'.

    Proprio in un contesto normativo e finanziario di forte limitazione alle assunzioni assume grande rilevanza la qualita' e la professionalita' del capitale umano da reclutare. Di qui la scelta di promuovere politiche ed azioni dirette ad attrarre e formare i giovani migliori provenienti dal mondo universitario instaurando rapporti di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria.

    In questo contesto si colloca la presente direttiva, che intende chiarire le modalita' di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni e favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti gia' espressi nel Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 9 maggio 2002 e, piu' in generale, con lo spirito sotteso a tale documento, finalizzato a favorire una costante cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria.

  2. Destinatari e promotori dei tirocini.

    Questo Dipartimento ritiene, alla luce di quanto evidenziato in premessa, di prioritario interesse per le amministrazioni favorire l'utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'universita', di giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonche' di giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche non universitari, proprio al fine di assicurare loro l'acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni.

    E' il caso di sottolineare che, pur nella pluralita' di possibili soggetti promotori dei tirocini, un ruolo preponderante, per quanto concerne lo svolgimento di tirocini formativi in ambito pubblico, e' svolto dalle universita' e dagli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici, per l'interesse che i neolaureati piu' meritevoli suscitano nelle amministrazioni, nonche' dalle istituzioni pubbliche di alta cultura e formazione e dalle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.

  3. Quadro normativo di riferimento.

    Le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi si rinvengono nell'art. 18 della legge 25 giugno1997, n. 196, e nel , adottato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne ha fissato criteri e modalita' di svolgimento. Come peraltro precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza normativa delle regioni. Pertanto la normativa nazionale trovera' applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale.

    L'istituto del tirocinio formativo cosi' delineato costituisce il punto di arrivo di un processo di avvicinamento fra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro che ha caratterizzato, nel settore privato, le politiche del lavoro degli anni piu' recenti ed e' finalizzato ad aumentare le possibilita' di concreto inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

    I tirocini formativi o di orientamento promossi dagli atenei in riferimento alla tipologia individuata dalla legge n. 196 del 1997 costituiscono lo strumento attraverso il quale accompagnare i giovani universitari verso scelte professionali utili per un consapevole ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro.

    Nell'ambito che qui interessa, cioe' una formazione dei giovani universitari orientata all'acquisizione delle...

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