DECRETO 10 febbraio 1999 - Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi

Art. 2.

Valutazione 1. I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in conformita' di quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati medesimi.

Art. 3.

Aspetti procedurali 1. La documentazione relativa all'esperienza che da' luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

  1. A norma dell'art. 12, comma 3, del regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorita' diplomatica o consolare.

  2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la...

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