Dai contratti tipici ai contratti tipo: note minime sui nuovi strumenti di guida dell'autonomia contrattuale

AutoreNino Scripelliti
Pagine773-776

Page 773

  1. - Quella delle locazioni abitative urbane è una buona prospettiva per apprezzare talune innovative forme di ingerenza del legislatore nella manifestazione dell'autonomia privata contrattuale, introdotte dalla legge di riforma della locazioni n. 431/1998. Ed è agevole constatare l'avvenuto superamento dei classici strumenti codicistici dell'obbligo di contrarre (o anche solo di trattare), della nullità totale o parziale del contratto per contrarietà a norme imperative, e del meccanismo della «espunzione-inserimento autoritativo» di clausole o elementi del contratto quali il corrispettivo o canone, e quindi il superamento della funzione sussidiaria e di guida della volontà dei contraenti, svolta dalla disciplina codicistica dei contratti tipici a maglie larghe, in parte derogabile ed in parte inderogabile. Ora l'introduzione nelle locazioni abitative, oltre la disciplina codicistica ormai residuale del «contratto tipico» di cui agli artt. 1571 e segg. c.c., dei «contratti-tipo» 1 ovvero del testo integrale del contratto predisposto ad opera, sia pure indiretta, della funzione normativa statuale e con limitate opzioni per talune varianti, implica la necessità di verificare se ai contraenti sia riservata solo la facoltà di accettare o rifiutare il regolamento contrattuale autoritativamente preconfezionato dell'assetto dei loro interessi, ovvero se, in quale misura e con quali effetti, siano consentiti scostamenti dal testo base: il tutto nel quadro della complessa stratificazione di regole che vede, alla base, i principi codicistici in tema di locazioni e più in generale dei contratti, poi le residue norme della legge n. 392/1978 sfuggite all'abrogazione disposta dall'art. 14 comma 4 legge n. 431/1998, ed in ultimo, ancorché in un gioco di sovrapposizioni e duplicazioni, le norme di questa ultima legge, e poi, a cascata, quelle della convenzione nazionale delle associazioni di categoria, del decreto ministeriale di approvazione della convenzione (l'ultimo, del 30 dicembre 2002), ed infine i «contratti-tipi» o «tipi di contratti», secondo la nuova definizione introdotta dalla legge n. 2/2002.

    Ma si deve anche sottolineare che, se si prescinde dalla apparenza e dai nomina juris, in una ipotetica storia della disciplina delle locazioni abitative, il «contratto-tipo» per le locazioni del c.d. «canale agevolato» o locazioni agevolate tout court, non segna affatto il punto della massima penetrazione dell'ordinamento pubblico nella sfera dell'autonomia contrattuale privata, quasi, paradossalmente, al livello dei negozi di diritto della famiglia interamente dettati dalla legge e che i contraenti hanno facoltà di accettare in toto o di rifiutare (matrimonio, adozione, ma non separazione per esempio), poiché il massimo livello di invasività nella sfera dell'autonomia privata risale in realtà alla legge n. 392/1978 (e tuttora in atto per le locazioni non abitative), i cui effetti potevano giungere fino alla totale integrazione-surrogazione della volontà dei contraenti, non solo se difforme rispetto alla legge, ma anche incompleta ed inespressa. Tuttavia, pur dato atto di questo, è innegabile che l'introduzione dei contratti-tipo nelle locazioni abitative

    rappresenti una intrusione incisiva nella sfera dell'autonomia contrattuale, che appare opportuno valutare sotto i distinti profili:

    - della finalità che l'ordinamento si prefigge da questo intervento, considerato lo specifico settore delle locazioni urbane;

    - del procedimento in esito al quale il contratto-tipo viene formato, e

    - degli effetti, in termini di derogabilità-inderogabilità del contratto-tipo, sull'attività contrattuale dei destinatari della nuova disciplina.

  2. - Quanto al primo profilo di valutazione, è agevole constatare la generale convinzione che quello delle locazioni abitative rappresenta un settore dell'ordinamento che ormai non può essere deregolato e lasciato alla disciplina codicistica leggera del contratto tipico e che le forme di intervento pubblico che hanno caratterizzato il tradizionale regime vincolistico e che operavano sulla durata dei contratti e sui canoni, sono state ormai superate e condannate dal mercato e dal buon senso. Tali forme di intervento sono infine culminate nella massima intrusione del legislatore nell'attività contrattuale, rappresentata, come sopra detto, dalla legge dell'equo canone n. 392/1978, ispirata al meccanismo «integrazione-sostituzione» della volontà dei contraenti mediante le modalità di intervento previste dall'art. 1419 c.c. 2, e caratterizzata, quanto al contenuto, dall'accentuazione della marcata scelta di campo a sostegno dei conduttori. L'intervento del legislatore si è poi manifestato con della derogabilità ex art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, della legge n. 392/1978, condizionata all'assistenza dei contraenti da parte delle associazioni di categoria, alle quali veniva affidata la funzione, di interesse pubblico, di collaborare al raggiungimento di un assetto equilibrato delle condizioni contrattuali mediante «sostegno-controllo» alla (della) attività dei contraenti (inteso come sostegno alla parte presunta più debole e quindi al conduttore, e controllo in senso lato delle condizioni del contratto), con il risultato di un coordinamento obbligatorio tra autonomia individuale e collettiva, rappresentata, quest'ultima, dalle associazioni di categoria.

    Alla fase dell'assistenza ai singoli contratti quale condizione per la deroga alla disciplina dell'equo canone - che non superò il vaglio del sindacato di costituzionalità 3 - è succeduta l'attuale disciplina caratterizzata dalla scelta da parte del legislatore di orientare l'attività contrattuale privata limitatamente al settore delle locazioni abitative agevolate, mediante la valorizzazione privilegiata dell'autonomia collettiva rispetto a quella individuale, eretta, la prima, a fonte di produzione di atti normativi aventi efficacia generale.

    Vi è quindi la constatazione dell'interesse generale e quindi di tutte le categorie dei contraenti, al mantenimento dell'equilibrio delle condizioni contrattuali per le categorie interessate alla normalizzazione del settore delle locazioni abitative, al controllo dei canoni quali componente del costo della vita, e non ultimo, alla tutela dei valori immobiliari e quindi del risparmio nell'edilizia, e vi è anche il convincimento che la via della delegificazione e decodificazione della disciplina di settore, non può coincidere con la sua totale deregolamentazione. Da qui la scelta del legislatore del Page 774 1998, del (relativo) ritiro dalla disciplina di dettaglio della materia in favore di una legislazione per principi generali, dell'assunzione di una posizione di quasi neutralità in favore della delega all'autonomia collettiva, e della regolamentazione delle locazioni per accordi tra le categorie, su base provinciale nell'originaria versione della legge n. 431/ 1998, e successivamente su base nazionale per la parte normativa (legge n. 2/2002, cit.) e provinciale per la parte per così dire, tariffaria e dei canoni. Ciò nella convinzione, da condividere, che l'uniformità della regolamentazione contrattuale possa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT