DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1217 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti

Coming into Force23 Gennaio 1955
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date22 Dicembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/01/08/054U1217/CONSOLIDATED/20080625
Published date08 Gennaio 1955
Official Gazette PublicationGU n.5 del 08-01-1955
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per' il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonche' per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;

Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1955 Atti del Governo,

registro n. 88, foglio n. 3. - CARLOMAGNO

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per' il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonche' per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;

Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 3

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1955 Atti del Governo,

registro n. 88, foglio n. 3. - CARLOMAGNO

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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32

(in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da

essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217,

in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale dei semi oleosi

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in

riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Art 1

(Art. 1 ed art. 2, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi.

Chiunque intende attivare una fabbrica od una raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria, nonche' dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

  1. il nominativo del fabbricante o del raffinatore, o di chi lo rappresenta;

  2. la localita' dove si trova la fabbrica o la raffineria;

  3. il processo di lavorazione;

  4. il numero, il tipo e la potenzialita' delle presse e degli apparecchi di produzione, depurazione e raffinazione degli oli, compresi gli apparecchi di produzione della forza motrice;

  5. la potenzialita' giornaliera di lavorazione;

  6. la qualita' e la quantita' dei semi che si intendono tenere in fabbrica.

Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e puo' ordinare, a spese del fabbricante o raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Qualsiasi modificazione agli impianti deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante o il raffinatore deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale degli impianti stessi.

Art 2

(Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Licenza di esercizio - Misura dei diritti di licenza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base alle risultanze della verificazione di cui al precedente art. 1, determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta interessata, quindi rilascia la licenza di esercizio.

I diritti di licenza sono stabiliti nelle seguenti misure:

  1. L. 25.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;

  2. L. 20.000 per le raffinerie;

  3. L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o piu' presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedano alla estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione, nonche' per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;

  4. L. 2000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera c).

La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per i quali e' rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art 2

(Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Licenza di esercizio - Misura dei diritti di licenza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base alle risultanze della verificazione di cui al precedente art. 1, determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta

interessata, quindi rilascia la licenza di esercizio.

I diritti di licenza sono stabiliti nelle seguenti misure:

  1. L. 25.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;

  2. L. 20.000 per le raffinerie;

  3. L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o piu' presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedano alla estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione, nonche' per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di

    semi;

  4. L. 2000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla

    precedente lettera c).

    La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per

    l'anno solare per i quali e' rilasciata.

    Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. 3

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    AGGIORNAMENTO (3)

    La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha...

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