Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per' il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonche' per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;
Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico.
E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1955 Atti del Governo,
registro n. 88, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per' il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonche' per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;
Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico.
E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 3
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1955 Atti del Governo,
registro n. 88, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32
(in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da
essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217,
in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."