DELIBERAZIONE 24 novembre 2009 - Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare. (09A14509)

Capo I

Costituzione del Consiglio

IL CONSIGLIO

DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Visto l'art. 23, comma 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Nella seduta del 24 novembre 2009;

ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Sede e durata del Consiglio

  1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e puo' tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.

  2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

    Capo I

    Costituzione del Consiglio

    Art. 2

    Insediamento

  3. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

  4. Nella prima seduta, il Consiglio:

    1. verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sugli eventuali reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' ed alle operazioni elettorali;

    2. verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai Presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.

    Capo I

    Costituzione del Consiglio

    Art. 3

    Presidente

  5. Il Presidente promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e regola le funzioni della Segreteria.

    Capo I

    Costituzione del Consiglio

    Art. 4

    Vicepresidente

  6. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

  7. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta e' assunta, per la durata dell'assenza del Vicepresidente, dal Procuratore Generale Militare.

  8. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne e' pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

    Capo I

    Costituzione del Consiglio

    Art. 5

    Posizione dei componenti del Consiglio

  9. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parita'.

  10. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare e gli altri componenti in ordine di eta'.

  11. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.

  12. Il Consiglio puo' deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari addetti all'Ufficio di Segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.

  13. Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, occorre procedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa. Nello stesso modo interviene se sopravviene una delle cause di incompatibilita' previste dal comma 1, lettera d) e dal comma 6 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561.

    Capo II

    Segreteria del Consiglio

    Art. 6

    Nomina dell'ufficio di Segreteria

  14. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso. La scelta e' preferibilmente indirizzata verso i nominativi di magistrati che hanno rispettivamente conseguito la terza e la prima valutazione di professionalita' e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico e che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari.

  15. Sono dichiarati nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

  16. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

  17. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalita' di cui al primo comma, mettendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

  18. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica sino alla nomina dei nuovi Segretari, salvo che non siano revocati dal Consiglio, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.

    Capo II

    Segreteria del Consiglio

    Art. 7

    Ufficio di Segreteria

  19. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente regola le funzioni dell'Ufficio di Segreteria.

  20. Rientra tra i compiti dell'Ufficio di Segreteria:

    1. assistere il Presidente e il Vicepresidente nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

    2. curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;

    3. provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonche' provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle Commissioni o dai rispettivi componenti;

    4. fornire ai magistrati militari, anche mediante l'uso di sistemi telematici, le notizie non riservate relative alle attivita' del Consiglio ed alle pratiche che li riguardano.

    Capo II

    Segreteria del Consiglio

    Art. 8

    Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria

  21. Il magistrato militare dirigente della Segreteria, individuato nel piu' anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

    1. assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

    2. cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

    3. coordina e dirige l'attivita' del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

    4. adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

  22. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.

    Capo II

    Segreteria del Consiglio

    Art. 9

    Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria

  23. Il magistrato militare addetto alla Segreteria, individuato nel meno anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

    1. cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle Commissioni;

    2. cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

    3. adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

  24. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.

    Capo III

    Attivita' del Consiglio

    Art. 10

    Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni dei magistrati militari addetti alla Segreteria.

  25. I magistrati militari addetti alla Segreteria hanno altresi' il compito di:

    1. assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;

    2. assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

    Capo III

    Attivita' del Consiglio

    Art. 11

    Atti del Consiglio

  26. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, all'art. 2, numeri 1, 3, 4, 5 ed agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.

  27. Delibera altresi' su eventuali richieste del Parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonche' sulle nomine delle Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

  28. Il Consiglio puo' disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici...

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