TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 - Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (23A04567)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.
Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.
b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:
1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»
2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b),numero 2)»
c) all'articolo 96-bis.1:
1) al comma 1, dopo le parole: «previsto dalla Sezione III» sono inserite le seguenti: «, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»
2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»
d) all'articolo 96-bis.2:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.
2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»
3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»
4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti
non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformita' al criterio del costo ammortizzato».
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 74 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare
gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
provvedimento e' assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello
stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al
comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi
indicato, che decorre da quando la sospensione diventa
efficace.
- Il testo dell'art. 96-bis, comma 1-bis, del citato
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
Art. 96-bis (Interventi). - omissis.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'
indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in
caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche italiane e delle succursali
italiane di banche extracomunitarie
per le succursali di
banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito
in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i
rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di appartenenza
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione
delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in
operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,
rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto
ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni
disponibili al momento dell'intervento, il costo di
quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe
sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto
esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il
credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n.
2)
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare
interventi nei confronti di banche italiane e succursali
italiane di banche extracomunitarie per prevenire o
superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
omissis.
- Il testo dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 5, del citato
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
Art. 96-bis.1 (Depositi ammissibili al rimborso e
ammontare massimo rimborsabile). - 1. Sono ammissibili al
rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa
o verso la quale e' stato adottato il provvedimento di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto
dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca
con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o
sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli
altri titoli di credito ad essi assimilabili.
omissis
5. Ai fini...
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