TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 - Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (23A04567)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:

3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»

2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b),numero 2)»

c) all'articolo 96-bis.1:

1) al comma 1, dopo le parole: «previsto dalla Sezione III» sono inserite le seguenti: «, o della banca per la quale e' stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»

2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»

d) all'articolo 96-bis.2:

1) al comma 1 e' premesso il seguente:

01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e' al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilita' ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia' adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.

2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»

3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»

4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».

1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti

non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformita' al criterio del costo ammortizzato».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 74 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come

modificato dalla presente legge, cosi' recita:

Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono

circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare

gli interessi dei creditori, possono sospendere il

pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte

della banca ovvero la restituzione degli strumenti

finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il

provvedimento e' assunto sentito il comitato di

sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,

che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello

stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non

superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le

stesse formalita', per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono

essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o

atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti

finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non

possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o

acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della

banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi

anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al

comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui

all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi

indicato, che decorre da quando la sospensione diventa

efficace.

- Il testo dell'art. 96-bis, comma 1-bis, del citato

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

come modificato dalla presente legge, cosi' recita:

Art. 96-bis (Interventi). - omissis.

1-bis. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'

indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in

caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo

96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta

amministrativa delle banche italiane e delle succursali

italiane di banche extracomunitarie

per le succursali di

banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito

in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i

rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di

garanzia dello Stato di appartenenza

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione

delle banche italiane e delle succursali italiane di banche

extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti

dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in

operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,

rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in

blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto

ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni

disponibili al momento dell'intervento, il costo di

quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe

sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto

esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il

credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n.

2)

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare

interventi nei confronti di banche italiane e succursali

italiane di banche extracomunitarie per prevenire o

superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di

cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

omissis.

- Il testo dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 5, del citato

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

come modificato dalla presente legge, cosi' recita:

Art. 96-bis.1 (Depositi ammissibili al rimborso e

ammontare massimo rimborsabile). - 1. Sono ammissibili al

rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei

confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa

o verso la quale e' stato adottato il provvedimento di cui

all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto

dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca

con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o

sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli

altri titoli di credito ad essi assimilabili.

omissis

5. Ai fini...

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