TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 - Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015), coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.». (15A02961)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).». 2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero )) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da cinque a otto anni )).». 3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;

  1. dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi...

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