La nuova competenza territoriale per i reati militari commessi da giudici militari secondo la legge 25 dicembre 1998, n. 420

AutoreMassimo Nunziata
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@1. Il processo penale militare e l'applicazione del nuovo c.p.p.

L'attuale disciplina del processo penale miliare coincide, per lo più, con quella che regola il processo penale comune 1.

Invero, l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, senza l'emanazione (contestuale od almeno successiva) di norme di coordinamento con la legislazione penale militare, pose il problema della sua applicabilità nel processo penale militare 2. Ciò, in paricolare, considerando che il nuovo modello processuale delineato era ispirato al paradigma sistematico conosciuto come «misto a prevalenza accusatoria», laddove il codice previgente era connotato dal riferimento alla configurazione «mista a prevalenza inquisitoria»: orbene, le norme processuali contenute nel c.p.m.p. erano complementari al c.p.p. previgente e, quindi, per lo più non compatibili con la nuova normativa. Infatti, il libro III del c.p.m.p. si apre con la regola fondamentale posta dall'art. 261, che indica il principio di complementarietà come fulcro dei rapporti tra disciplina processuale comune e processo penale militare.

Ora, la espressa implementazione reciproca tra codice di rito comune e disposizioni processuali del codice penale militare di pace è entrata in crisi a seguito della adozione di un nuovo modello processuale, radicalmente innovativo rispetto a quello previgente. Una volta infranta l'armonia sistematica tra disciplina - base (normativa regolante il processo penale comune) e disciplina - complementare (normativa regolante il processo penale militare), furono prospettate le seguenti, astratte, possibili alternative: da un lato, la ultravigenza del c.p.p. previgente, al solo, limitato, fine di integrare (permettendone la applicazione) le disposizioni processuali del c.p.m.p. e - quindi - considerando il processo penale militare come ancora interamente disciplinato dalla normativa preesistente; d'altro lato, l'applicabilità del nuovo c.p.p. anche ai processi svolgentisi innanzi agli organi giudiziari militari, considerando il nuovo rito come regolatore anche del processo penale militare.

Essendo, poi, prevalso il secondo degli orientamenti di fondo anzicennati, si delinearono, ancora, due ulteriori opposte tendenze interpretativo-applicative: da una parte, si prospettò la tesi della integrale regolazione del processo penale militare dal nuovo c.p.p. (la cui entrata in vigore, quindi, avrebbe travolto per incompatibilità tutto il libro III del c.p.m.p., determinandone la completa abrogazione tacita); d'altra parte, prevalse la linea secondo cui dalla entrata in vigore del nuovo c.p.p. non potesse, di per sè sola, inferirsi la totale abrogazione di tutte le disposizioni processuali contenute nel c.p.m.p., dovendosi valutare caso per caso l'effettiva incidenza del nuovo rito penale su ciascuna di esse (che ben possono considerarsi ancora vigenti ed integranti altrettante corrispondenti peculiarità del processo penale militare rispetto al processo penale comune).

Pertanto, nel presente momento storico, il processo penale militare è regolato - in via priniciale - dal nuovo codice di rito, sul quale si innestano alcune disposizioni processuali recate dal libro III del c.p.m.p., in quanto non risultino concretamente incompatibili con il nuovo assetto sistematico delineato dal modello processuale cui è ispirato il c.p.p. del 1988.

In questo senso si è ormai definitivamente orientata la giurisprudenza della Corte regolatrice 3.

Una ulteriore ed autorevole conferma della perdurante vigenza delle norme processuali del c.p.m.p., è data dalle periodiche pronunce della Corte costituzionale che tuttora ne vaglia la compatibilità con i parametri costituzionali (evidentemente risolvendo in senso favorevole la necessaria previa delibazione della loro vigenza attuale) 4.

Il nuovo codice di rito penale, dunque, va reputato come la principale fonte regolatrice anche del processo penale militare. Ne consegue che ogni modifica codicistica si riverbera - per ciò solo - anche nella disciplina del processo penale militare, in mancanza di uno specifico coordinamento con la normativa processuale speciale recata dal libro III del c.p.m.p. Tale applicabilità va congiunta con il particolare assetto degli organi della giustizia militare.

@2. La struttura territoriale della giustizia militare e la composizione dei collegi giudicanti.

La configurazione strutturale e l'assetto territoriale degli organi della giustizia militare sono peculiari e sganciati da quelli degli organi giudiziari comuni.

Invero, esiste a livello nazionale una sola Corte militare d'appello (sedente in Roma), cui si aggiungono due sezioni distaccate (aventi sede, rispettivamente, a Napoli ed a Verona). Ciò vuol dire che, nella giustizia militare, il distretto della corte d'appello è unico per tutto il territorio...

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