LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. 4 - Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e le forme di consultazione previste all'art. 5, comma 6, interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalita' di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettivita' territoriali, operando, altresi', per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento.

Art. 2

Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per grandi infrastrutture si intendono gli interventi compresi negli elenchi predisposti ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e gli interventi inseriti nelle intese Stato-Regione.

  1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, i progetti a cui applicare le procedure della presente legge.

  2. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi relativi:

    1. alla galleria geognostica La Maddalena;

    2. al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.

      Art. 3

      Azioni regionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione pone in essere le seguenti azioni:

    3. concorso alla definizione delle prescrizioni da recepire ai vari livelli di progettazione;

    4. individuazione e predisposizione delle attivita' di accompagnamento alla fase di avvio degli interventi riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera, mitigando gli impatti negativi, producendo delle ricadute positive per i territori e garantendo la sostenibilita' delle trasformazioni;

    5. sviluppo e gestione delle opportunita' per il territorio anche al fine di favorirne la competitivita';

    6. promozione della idonea pubblicita' e della massima trasparenza degli atti formali inerenti al procedimento di approvazione delle opere di cui all'art. 2 attraverso gli organismi di monitoraggio operanti presso le strutture regionali e provinciali;

    7. promozione dell'impiego di tecnologie innovative nelle fasi di cantiere e di monitoraggio dei lavori al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente;

    8. preparazione delle fasi successive alla realizzazione dell'opera anche attraverso la verifica, la garanzia della trasparenza e il monitoraggio delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

  3. Nella fase di preparazione delle attivita' riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera le azioni sono finalizzate a:

    1. interventi per massimizzare le ricadute positive sui territori in base alle loro peculiarita' secondo il principio del mutuo vantaggio;

    2. iniziative a favore delle attivita' economiche e produttive, di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e di tutela dell'attivita' agricola;

    3. valorizzazione, anche dal punto di vista economico e ambientale, del materiale di risulta.

      Art. 4

      Organi di gestione 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della...

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