Nulla la locazione di un terreno per finalità contrarie alle disposizioni urbanistiche

AutoreAntonio Nucera
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La locazione di un terreno per finalità in contrasto con le vigenti disposizioni urbanistiche comporta l’invalidità del relativo contratto. Lo ha stabilito la

Cassazione, con la sentenza in rassegna così contraddicendo l’orientamento finora dominante in materia. In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che i vincoli di destinazione dei terreni preordinati a determinati scopi costituiscono «un limite alla proprietà terriera privata conforme al dettato costituzionale, essendo essi volti a conseguire il razionale sfruttamento del suolo» e alla promozione di «equi rapporti sociali». Da tale ragionamento consegue che (contrariamente alla posizione assunta in argomento dalla giurisprudenza secondo cui «l’abusività urbanistica di immobili assume rilievo solamente nei rapporti tra privato e P.A.») i vincoli posti dalle norme urbanistiche – tali essendo quelle previste sia da leggi speciali sia da regolamenti edilizi comunali e da piani regolatori – rilevino, invero, anche sul piano dei rapporti tra privati. Privati che non possono, pertanto, vanificare tali interessi «mediante l’adozione di schemi negoziali comunque idonei ad attuare un godimento in concreto corrispondente alla destinazione vietata», quale può essere la locazione. A sostegno di tale ragionamento i giudici citano, altresì, una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 6600 del 17 dicembre 1984 (in questa Rivista 1985, 29), nella quale è affermato (con riferimento, in particolare, all’art. 18 L. n. 675 del 1967 in tema di destinazione dei parcheggi nelle nuove costruzioni, ma tanto è bastato per farvi discendere un concetto di portata generale) che «la norma tutelante interessi pubblicistici si profila perciò stesso come imperativa e inderogabile» anche nei rapporti privatistici.

Nel caso di specie, per ciò che qua interessa, le parti concludevano un contratto di locazione di un ter-Page 154reno allo scopo di realizzare un’area di deposito per materiali edili, disattendendo, però, le previsioni urbanistiche locali che a quell’area assegnavano invece una destinazione a «verde agriolo e bosco». Secondo i giudici ciò comporta la nullità della locazione in argomento ai sensi dell’art. 1343 c.c., per contrarietà a norme imperative, quali appunto i vincoli (per quanto sopra detto, inderogabili) posti dalle predette disposizioni locali, tanto più che tale locazione, essendo volta a realizzare un godimento del bene corrispondente al risultato vietato...

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