La locazione di terreni per l’installazione di impianti fotovoltaici

AutoreAntonio Nucera
Pagine237-238

Page 237

L’impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, e in particolare dal sole, è un tema di grande importanza. L’energia solare, infatti, è virtualmente inesauribile e, inoltre, non inquina. Tuttavia il suo sfruttamento richiede notevoli investimenti. Per questo l’Italia - in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE - ha emanato il D.L.vo n. 387 del 29 dicembre 2003, il quale, da un lato, ha stabilito una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione dei necessari impianti, e, dall’altro, ha previsto un sistema di incentivi miranti a promuovere la produzione di energia “pulita”.

Il vero sviluppo del settore, tuttavia, si è avuto solo a seguito dell’introduzione, in applicazione del predetto D.L.vo 387/03, del c.d. “conto energia”. Si tratta di una speciale forma di incentivazione, prevista per gli impianti solari fotovoltaici (comunemente chiamati “pannelli fotovoltaici”) e regolata attualmente dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 in base alla quale l’energia prodotta e ceduta alla rete da tali impianti (i quali si differenziano dai “pannelli solari” - è bene precisare - perché questi ultimi utilizzano la luce del sole per riscaldare l’acqua e non, invece, per produrre direttamente l’energia elettrica) viene remunerata per venti anni, a decorrere dalla data della loro messa in esercizio, secondo tariffe che rendono l’investimento nell’energia solare un’attività particolarmente interessante dal punto di vista economico.

È facilmente comprensibile, pertanto, come attorno al fotovoltaico stiano nascendo nuove realtà industriali e commerciali: sono ormai frequenti, infatti, i casi di società alla ricerca di terreni (molto meglio se di notevoli dimensioni), dove realizzare impianti per convertire l’irragiamento solare in energia elettrica. E gli strumenti giuridici cui si ricorre sono sostanzialmente due: il contratto di locazione o, in alternativa, la costituzione di un diritto reale di superficie. La scelta, da parte degli investitori, di quest’ultima soluzione viene in genere giustificata dai commentatori in ragione del fatto che così si evitano i pregiudizi derivanti da un’eventuale dichiarazione di fallimento del proprietario del suolo (ove questo naturalmente sia un imprenditore commerciale), stante la tendenziale intangibilità, da parte del curatore fallimentare, degli atti traslativi di diritti reali avvenuti in buona fede. In caso di locazione, infatti, il curatore...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT