DECRETO 22 ottobre 2002 - Proroga dei termini per la valutazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma l lettera a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Vista l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la circolare 28 marzo 2002, n. 603072 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state fissate le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, a seguito della delibera adottata dalla V Commissione CIPE in data 26 marzo 2002; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, 171, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di...

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