LEGGE 8 giugno 2011, n. 85 - Proroga dei termini per l''esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. (11G0126)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

    b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

    c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

    6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni

    ;

    e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione

    ;

    f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

    g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 giugno 2011

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

    Bossi, Ministro delle riforme per il federalismo

    Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

    Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 4299):

    Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) e dal Ministro per le regioni e coesione territoriale (Fitto) il 19 aprile 2011.

    Assegnato alle Commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VI (finanze), in sede referente, il 27 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I e questioni regionali.

    Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 3 e 4 maggio 2011.

    Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2729):

    Assegnato alla 1^ Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 20 maggio 2011 con pareri delle Commissioni 5^, 6^ e Questioni regionali

    Esaminato dalla 1^ Commissione, in sede referente, il 24 e 25 maggio 2011.

    Esaminato in aula il 24 maggio 2011 ed approvato il 1° giugno 2011.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 23 e 27

    della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo

    119 della Costituzione), come modificati dalla presente legge:

    "Art. 2. Oggetto e finalita' - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo

    119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

  4. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli

    5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,

    25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1

    del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

    a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

    b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

    c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

    d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

    e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialita' e nel rispetto del principio di solidarieta' e dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118

    della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

    f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

    g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita;

    h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllali, secondo uno schema comune;

    affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e...

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