DECRETO 5 novembre 1998, n. 437 - Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalita' di convocazione delle assemblee delle societa' quotate

DECRETO 5 novembre 1998, n. 437.

Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalita' di convocazione delle assemblee delle societa' quotate.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 104, comma 2, e 144, comma 3, in riferimento all'articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob); Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 6485 del 5 novembre 1998);

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e' aumentato a trenta giorni.

2. Il medesimo termine e' di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio

1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono convocate mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2366, primo comma, del codice civile, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 3.

Pubblicita' delle proposte di deliberazione

1. Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle societa' indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 1998 Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei...

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