Sul termine di prescrizione dei diritti tariffari dei padroncini

AutoreLavinia Botto
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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte costituzionale per la prima volta è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 2951 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti tariffari dell'autotrasportatore parasubordinato nel corso del rapporto, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Se le motivazioni addotte dal tribunale di Genova verranno accolte, anche per i trasportatori artigiani, i c.d. «padroncini», il termine di prescrizione per far valere i propri diritti tariffari dovrà considerarsi sospeso nel corso dell'intero rapporto di collaborazione con il committente, al pari del lavoratore subordinato.

In tal modo si eviteranno eventuali rinunce ad esigere quanto dovuto per il timore della risoluzione di un rapporto di lavoro per il carattere continuativo e personale della prestazione. Ed invero niente più osta a far rientrare questa categoria all'interno dei rapporti di lavoro c.d. parasubordinato.

In Italia sono circa 200.000 i trasportatori artigiani (cosiddetti «padroncini») che operano sulle strade quali vettori di carichi affidati da società di capitale, conducendo personalmente l'automezzo ed a disposizione continuativa per il trasporto delle merci.

La Corte di cassazione, sia pur in una diversamente prospettata situazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2951 c.c., aveva evidenziato l'analogia - in termini di subordinazione socio economica - esistente tra il lavoratore subordinato ed il trasportatore monoveicolare laddove questi, come il primo, conferisce ad un unico datore di lavoro una prestazione di tipo continuativo ed a carattere prevalentemente personale per cui « . . . l'imposizione di un termine breve pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che per conservare la continuità del rapporto è inverosimile possa con immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo . . .» (cfr. ordinanza della Corte di cassazione del 13 maggio 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 1995).

Tuttavia il problema della tutela dei vettori monoveicolari e, di conseguenza, della sicurezza della collettività utente della strada dove gli stessi operano, ha radici profonde.

Già nel 1974 il legislatore - al fine di garantire ai trasportatori monoveicolari un sufficiente potere contrattuale per la percezione di corrispettivi adeguati a svolgere i viaggi in condizioni di...

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