Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione riferita all'olio extravergine di oliva per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste c/o C.C.I.A.A. di Trieste, con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 65245 del 2 ottobre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni...

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