DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89 - Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalita' di svolgimento dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonche' di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute; E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale.

  1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

    502, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 luglio 2005.

    Art. 2.

    Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia

  2. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

  3. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

  4. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione

    del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 3.

    Risarcimento danni da...

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