Individuazione delle banche tenute, per l'anno 2004, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno 2003 e determinazione degli importi dovuti da ciascuna banca, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, nella leg...

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2004 Individuazione delle banche tenute, per l'anno 2004, al versamento all'entrata

del bilancio dello Stato dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno

2003 e determinazione degli importi dovuti da ciascuna banca, ai sensi dell'articolo

1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni,

nella legge 9 febbraio 2004, n. 31.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari; Visto l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in corso di conversione, il quale, al comma 1, dispone che le banche, che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del successivo comma 3; Visto il comma 4 del citato art. 1, che prevede che il mancato versamento da parte delle banche delle somme dovute comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il comma 5 del citato art. 1, che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 1 e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria; Ravvisata l'opportunita' di fissare al 30 dicembre 2004 il termine per il versamento da parte delle banche dell'intero importo dovuto per l'anno 2004; Vista la nota n. 2004/215462 del 10 dicembre 2004, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i dati riguardanti le banche che nell'anno 2003 hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro ed ha comunicato che le somme anticipate dalle banche nell'anno 2003 sono state integralmente recuperate nell'anno 2004 e...

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