Condominio, obbligatoria la tenuta del registro per annotare regolamenti e amministratori

AutoreAntonio Nucera
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Gli artt. 1129, quarto comma, e 1138, terzo comma, c.c. stabiliscono che la nomina e la cessazione per qualunque causa, dell’amministratore dal suo incarico siano annotate in un apposito registro e che, nello stesso registro, sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall’assemblea.

Si tratta di norme che hanno l’evidente scopo di rendere trasparente la vita condominiale a beneficio tanto degli stessi condomini quanto dei terzi. Ciò nonostante in diversi condominii il registro non c’è. E il motivo è presto detto: l’art. 71 disp. att. c.c. prevede, infatti, che il registro in parola sia tenuto presso “l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati”; associazione per la quale, a seguito dell’abrogazione dell’ordinamento corporativo, è venuto meno il riconoscimento giuridico. Questo ha portato qualcuno a sostenere che gli adempimenti in questione avessero perso la loro cogenza: fossero, cioè, caduti unitamente al sistema corporativo. Il che, però, non è assolutamente corretto: la circostanza, infatti, che sia venuta meno l’attuazione come prevista dall’art. 71, non significa anche che le disposizioni di legge che prevedono il registro (quelle da noi citate in apertura) siano state abrogate e che, quindi, non vadano applicate. Tale conclusione, del resto, trova conferma anche nella giurisprudenza: più volte, infatti, i giudici di legittimità si sono interrogati sugli effetti della trascrizione del regolamento condominiale, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1129 e 1138 c.c. e in nessun caso – che risulti – hanno messo in dubbio la vigenza degli adempimenti previsti da queste disposizioni.

Emblematica, in tal senso, è la sentenza n. 5776...

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