PROVVEDIMENTO 6 aprile 2010 - Modifica del P.D.G. 10 dicembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell''organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo». (10A04858)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il P.DG 10 dicembre 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, con sede legale in Arezzo, Viale Giotto n. 4, codice fiscale n. 80001990516 e P.IVA 00855110516, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», e' stato iscritto al n. 58 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ;

Viste le istanze del 25 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 3 febbraio 2010, n. 16638.E e 23 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 9 marzo 2010, n. 36125.E con le quali il dott. Tricca Giovanni, nato a San Sepolcro (Arezzo) il 4 maggio 1948, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, ha chiesto:

l'inserimento di una ulteriore unita' nell'elenco dei soggetti dedicati a compiti di segreteria;

l'inserimento di quarantaquattro ulteriori unita' nell'elenco dei conciliatori (14 in via esclusiva e 30 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT