Tensioni interpretative tra la giurisprudenza e gli organi di controllo dell'amministrazione sui documenti che devono scortare il trasporto di uve da tavola

AutoreSara Liuzzi
CaricaAvvocato, foro diTaranto
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Per i produttori di prodotti vitivinicoli è tempo di bilanci circa l'annata agraria trascorsa, nonché di previsioni e speranze circa quella futura.

In ´feliceª coincidenza temporale il Giudice di pace di Taranto, con le sei sentenze su menzionate, con le quali sono state decise altrettante opposizioni proposte avverso ordinanze di ingiunzione emesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi, ha deciso la questione, di notevole implicazione pratica per gli operatori del settore, concernente la qualificazione giuridica delle uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti del comparto vitivinicolo.

La questione, oltre a rivestire concreta importanza per tutti gli addetti del comparto, desta notevole interesse anche per il giurista poiché attiene all'applicazione del diritto comunitario ed è oggetto di una forte tensione interpretativa fra le Istituzioni comunitarie e la giurisprudenza - da un lato - e l'Amministrazione italiana - dall'altro.

Gli organi ispettivi del Ministero delle politiche agricole e forestali, infatti, uniformandosi alle direttive impartite con circolari interne (cfr., ex pluribus, circ. Min. Pol. Agr. - Isp. centr. repr. frodi n. 2 del 9 agosto 2001) ritengono che ´le uve da tavola non destinate al consumo allo stato fresco non possano essere più considerate prodotti del comparto ortofrutticoloª e che, pertanto, il trasporto delle stesse deve essere scortato con i documenti di accompagnamento prescritti dagli artt. 3 Reg. CE n. 884/01 del 24 aprile 2001 e 5 D.M., Ministero delle risorse agricole e forestali, n. 768 del 19 dicembre 1994.

Di conseguenza, nell'ipotesi di trasporti di uva da tavola destinata ad essere trasformata in mosti o in succhi di uva e non scortata dal predetto documento d'accompagnamento, usano contestare al vettore ed al soggetto destinatario del trasporto la fattisepcie sanzionata dall'art. 1, comma 10, D.L.vo 260/2000.

Tale modus operandi, secondo quanto più volte asserito dalla stessa Amministrazione, troverebbe la sua ratio giustificatrice nell'esigenza sostanziale di non ´vanificare la funzione attribuita al documento di accompagnamento, che è quella di consentire un con-Page 412trollo efficace da parte degli organi preposti alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel settore vitivinicoloª.

Esso, tuttavia, è stato più volte censurato, da ultimo con le su menzionate sentenze del Giudice di pace di Taranto, dall'Autorità...

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