DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011 - Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani. (11A04818)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Verificata la possibilita' di adottare, anche in deroga alle disposizioni del citato testo unico, misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Ritenuto necessario adottare misure umanitarie di protezione temporanea in materia di assistenza e di soggiorno di cittadini stranieri, in considerazione delle rilevanti esigenze derivanti dall'eccezionale afflusso di cui sopra;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Misure umanitarie di protezione temporanea

  1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

    Art. 2

    Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale

  2. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui all'art. 1 sono inviati, se necessario, presso strutture di primo soccorso individuate e realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un...

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