ACCORDO 8 maggio 2003 - Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante ´Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzioneª; Visto il quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, che riconosce il diritto degli utenti, nei casi di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, e l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, relativi all'assistenza medica di base a tempo determinato a favore degli assistiti non residenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223, recante ´Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residenteª; Vista la circolare 11 maggio 1984, n. 1000.116, con la quale il Ministro della sanita' ha fornito indirizzi in materia di ´Iscrizione negli elenchi delle unita' sanitarie localiª; Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 15 aprile u.s., e' stata presentata la ´Relazione sullo stato dei lavori del tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria di cui al punto 15 dell'accordo 8 agosto 2001ª e che il Presidente di questa Conferenza ha posto in evidenza, tra le proposte avanzate dal suddetto tavolo, l'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Considerata l'evoluzione del quadro normativo in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici della popolazione residente, le mutate condizioni di vita e di lavoro della popolazione, caratterizzate da un'accentuata mobilita' sul territorio nazionale, e l'avvenuto consolidamento delle procedure di compensazione della mobilita' sanitaria interregionale...

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