La validità temporale dei documenti pubblici: estensione della L. n. 35/2012 a tutti i documenti d'identità e di riconoscimento

AutoreAlessandro M. Basso
CaricaAvvocato, Foro di Foggia
Pagine852-852
852
dott
10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
LA VALIDITÀ TEMPORALE
DEI DOCUMENTI PUBBLICI:
ESTENSIONE DELLA L. N. 35/2012
A TUTTI I DOCUMENTI
D’IDENTITÀ E DI RICONOSCIMENTO
di Alessandro M. Basso (*)
Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. decreto semplif‌icazioni,
pubblicato in questa Rivista 2012, 589), entrato in vigore
il 10 febbraio e convertito, con modif‌icazioni, nella L. 4
aprile 2012 n. 35, ha introdotto, nell’ordinamento italiano,
nuovi principi relativi alla validità temporale, attualmente
decennale, dei documenti di identità e di riconoscimento,
salvo determinati casi tassativi (L. 12 luglio 2011, n. 106,
di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Semestre
europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia). Se-
gnatamente, l’art. 7, commi 1 e 2, dispone che per tutti i
documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1,
comma 1 lett. c), d) ed e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) ed al D.P.R.
28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di rico-
noscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato),
in sede di rilascio o rinnovo, la nuova scadenza legale
debba coincidere con la data naturale corrispondente al
giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista
per il documento medesimo: all’ordinario termine di sca-
denza si aggiungono, cioè, i giorni che residuano alla data
di compleanno del titolare del documento ma si sottraggo-
no i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere pri-
ma di chiedere il rinnovo, nel caso di rinnovo tardivo del
documento. In altri termini, la scadenza di tali documenti
non coincide più con quella del rilascio amministrativo.
Il quesito, recentemente risolto con Circolare P.C.M.
20 luglio 2012, n. 7 (pubblicata in questo stesso fascico-
lo), riguardava l’esatta individuazione della tipologia dei
documenti cui riconoscere l’applicazione dell’art. 7 D.L. n.
5/2012: detta disposizione va interpretata in modo estensi-
vo e, quindi, la nuova regola sulla scadenza dei documenti
in coincidenza con la data del compleanno si applica anche
alle patenti di guida. Ciò in quanto la norma avrebbe por-
tata generale e, peraltro, non in contrasto con la disciplina
comunitaria di cui alla Direttiva 20 dicembre 2006, n. 126
(concernente la patente di guida) la quale consente agli
Stati europei di rilasciare le patenti di guida (categoria
AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa
f‌ino a quindici anni. Il legislatore comunitario, infatti, non
impone alcuna corrispondenza tra il giorno ed il mese indi-
cati nella data di rilascio e quelli indicati nella data di sca-
denza e f‌issa unicamente il limite massimo del periodo di
validità amministrativa delle patenti. L’art. 7 D.L. n. 5/2012
non deroga, inoltre, ai principi generali dettati in ordine
alla scadenza dei documenti di identità ovvero alle norme
previste dal Codice per la strada: essa si applica, infatti,
esclusivamente ai documenti di identità ed alle patenti di
categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata or-
dinaria mentre non si applica alle patenti rilasciate per le
categorie superiori C e D ed a quelle la cui durata è f‌issata
in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Com-
missione medica legale, nonché alla carta di qualif‌icazione
del conducente ( Direttiva2003/59/CE, sulla qualif‌icazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri,
che modif‌ica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la di-
rettiva 76/914/CEE del Consiglio; D.L.vo 21 novembre 2005,
n. 286, in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio
dell’attività di autotrasportatore). Non sussiste, dunque,
un contrasto tra norma generale e norma speciale.
In realtà, la novella riprende ed elabora, in ottica pari-
taria e semplif‌icata, quindi riformando organicamente la
materia, quanto già previsto, con D.L. 25 giugno 2008, n.
112 (convertito, con modif‌icazioni, nella L. 6 agosto 2008,
n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplif‌icazione, la competitività, la stabilizza-
zione della f‌inanza pubblica e la perequazione tributaria),
in relazione alla prorogabilità, anche mediante un timbro,
della validità temporale della sola carta d’identità: all’uo-
po, peraltro, non si pone alcuna questione sull’inalterabi-
lità degli atti pubblici in quanto la nuova data di scadenza
attribuita all’atto/documento deriva direttamente da
un’autorità appositamente delegata e legittimità ex lege.
È da precisare, infatti, che la patente di guida è un’au-
torizzazione amministrativa, rilasciata dopo che siano
stati accertati i requisiti psico-f‌isici, morali ed attitudinali
della persona, necessaria per la conduzione, su strade pub-
bliche, di veicoli a motore: è un documento, come la carta
d’identità, che, però, attesta anche l’idoneità alla guida.
Inf‌ine, è da ricordare che la ratio della lex specialis è
consentire l’accertamento ed il controllo periodico di sta-
ti, qualità personali e fatti: trattasi, quindi, di attività nor-
mativamente imposta e vincolata, in attuazione peraltro
dei precetti costituzionali (artt. 97 e 22 Cost.) e settoriali
(L. n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi), che non incide sul contenuto del diritto in
sé il quale resta incomprimibile e tale resterebbe anche
senza la recente novella ed, in tale ipotesi, senza altresì
dar luogo ad alcun risarcimento.
(*) Avvocato, Foro di Foggia.
NOTE
C. CECCHINI – A. FRANCIOLLI – F. GABELLINI, Manuale pratico
dell’uff‌iciale d’anagrafe, Bologna, 2007.
S. SCOLARO, I servizi demograf‌ici e il pacchetto sicurezza 2009,
Bologna, 2009.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT