Tempi e modalita' di invio delle informazioni che le societa' d'ingegneria e le societa' professionali devono trasmettere all'Autorita'. (Deliberazione n. 293).

Riferimento normativo: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO Vista la relazione del settore valutazione di processo; Considerato in fatto

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2000, n. 296, l'Autorita' ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l'invio delle informazioni che i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994 (societa' d'ingegneria e societa' professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.

554/1999. Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l'Autorita' ha stabilito che l'invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001; Il termine per la richiesta dell'utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1994, era stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le societa' di ingegneria e le societa' professionali che a tale data risultavano gia' costituite, secondo le indicazioni fornite dall'Autorita' con propria comunicazione del 14 febbraio 2001; Per l'invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall'Autorita' comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all'effettivo invio on line dei dati; La definizione univoca del termine di scadenza per l'invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali; Ritenuto in diritto

Al fine di realizzare il casellario informatico delle societa' di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 51, comma 2), requisiti delle societa' di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 53, comma 3, ai fini dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e seguenti modificazioni), requisiti delle societa' professionali (decreto del Presidente della Repubblica...

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