La delibera di installazione di antenne radio televisive centralizzate: installazione ex novo ed installazione in ipotesi di preesistenti antenne individuali con eventuale rimozione delle stesse

AutoreVincenzo Nasini
Pagine765-767

L'art. 3, Tredicesimo comma l. 247/97 Ed I regolamenti comunali. Maggioranze e criteri di ripartizione delle spese. Il caso delle antenne satellitari. L'art. 2 Bis comma 13 del d.l. 23 Gennaio 2001 n. 5 Come convertito

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    Relazione svolta al Convegno del Coordinamento dei legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza l'8 settembre 2001.

Mentre è del tutto pacifico che l'antenna centralizzata la cui intallazione sia coeva alla costituzione del condominio rientri nel novero delle parti comuni dell'edificio di cui al n. 3 dell'art. 1117 c.c. che menziona gli «... impianti per il gas, l'energia elettrica... e simili», è sempre stata controversa la natura dell'installazione di un'antenna televisiva centralizzata deliberata dall'assemblea dei condomini successivamente alla costituzione del condominio.

In dottrina v'era chi propendeva per la tesi della innovazione suscettibile di utilizzazione separata sulla scorta della considerazione che si tratta di un servizio divisibile nel suo godimento, potendo il singolo condomino farne a meno rinunciando ad allacciare la sua unità immobiliare all'antenna medesima e chi sosteneva il carattere voluttuario dell'innovazione, sul presupposto che esistendo già le antenne individuali, l'installazione non poteva considerarsi «necessaria», in quanto destinata solo a consentire una migliore ricezione dei programmi.

Altri, al contrario, escludevano non solo che l'installazione potesse ritenersi innovazione gravosa o voluttuaria, rilevando che per giurisprudenza costante la gravosità o voluttuarietà della spesa va vista con riferimento non alle condizioni soggettive dei condomini ma alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, ma addirittura che essa costituisse tout court un'innovazione, ritenendola invece una spesa necessaria per il miglior uso del bene comune (tetto o terrazzo) e quindi concludendo che, in applicazione dell'art. 1120 c.c., la maggioranza qualificata potesse imporre alla minoranza l'obbligo di partecipare alla spesa.

Anche la giurisprudenza si è divisa sull'argomento. Mentre la Corte di appello di Genova con sentenza 12 maggio 1984 aveva considerato un'innovazione l'installazione del secondo canale TV in un'antenna preesistente, la Pretura di Roma (13 febbraio 1979) aveva definito spesa necessaria e non voluttuaria o gravosa in quanto diretta alla completezza dell'informazione, la sostituzione dell'antenna per la ricezione di programmi in bianco e nero con altra per la ricezione di programmi a colori ed esteri.

La soluzione della questione si rifletteva sull'applicabilità del disposto dell'art. 1118 secondo comma c.c. per il quale non è consentito al singolo sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione dell'antenna, termine che dovrebbe potersi riferire a qualsiasi intervento di adeguamento tecnico finalizzato alla sicurezza dell'impianto o al suo migliore rendimento.

La querelle sorta in riferimento all'installazione ex novo di antenna centralizzata tradizionale si è riproposta in relazione all'installazione di antenna centralizzata parabolica, atta a ricevere anche i programmi via satellite.

Anche per tale tipo di installazione è stata operata la distinzione tra l'ipotesi in cui nel condominio esista già un impianto televisivo centralizzato e quella in cui invece non esista alcun impianto.

Nel primo caso l'installazione dell'antenna parabolica centralizzata avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di una mera modifica del preesistente impianto comune con la duplice conseguenza da un lato dell'adottabilità della relativa delibera con le maggioranze ordinarie e, dall'altro, dell'obbligatorietà del concorso nella spesa da parte di tutti i condomini (senza esclusione anche nel caso in cui qualche unità immobiliare sia sfornita di televisore) una volta deliberata come sopra la trasformazione.

Al contrario, nel caso di esistenza nell'edificio di più antenne di proprietà singola anziché di una sola antenna centralizzata, doveva ritenersi ricorrere un'ipotesi di innovazione da...

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