Il telelaser... con la punta spezzata

AutoreFabio Piccioni
Pagine633-634

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Il Telelaser è uno strumento elettronico che consente di misurare la velocità, mediante il puntamento di un raggio laser sul bersaglio (il veicolo), per almeno 3/10 di secondo, ad una distanza massima di 800 metri. La velocità viene determinata mediante la misurazione del tempo di volo dell'impulso di luce infrarossa impiegato per raggiungere il veicolo agganciato e tornare indietro, che risulta essere direttamente proporzionale alla distanza tra la fonte e il bersaglio, secondo la formula velocità = spazio/tempo. Durante il puntamento, l'apparecchio effettua 30 misure di distanza e 7 controlli di pacchetti di misure: se le misure risultino tra loro disomogenee lo strumento invalida il set di rilevamento; diversamente, ricava una media ponderata della velocità mantenuta dal veicolo, utilizzando la formula del minimo scarto quadratico. Effettuata la misurazione, la velocità del veicolo viene visualizzata su un apposito diplay che permette il rilevamento.

Lo strumento non rilascia documentazione, per cui la contestazione andrà fatta sul posto, senza possibilità di successiva notifica della violazione.

L'art. 142 comma 6 c.d.s., stabilisce che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate... come precisato dal regolamento». Il relativo art. 345 Reg. dispone, poi, che «le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente».

La materia è stata, fin dall'inizio, oggetto di attenzione da parte dei Giudici di merito circa l'idoneità dello strumento a soddisfare i parametri stabiliti dalla legge. Infatti, l'apparecchio non conserva alcuna traccia del veicolo inquadrato, né della velocità di transito: il successivo puntamento su un altro veicolo elimina ogni traccia del risultato precedente. In attesa che anche la giurisprudenza di legittimità si pronunci sulla certezza probatoria delle rilevazioni di velocità effettuate per mezzo del telelaser - analogamente a quanto già effettuato con l'autovelox 1 - si ritiene utile dar conto dello stato dell'arte.

Considerata l'incertezza della prova, per primo, il Pretore di Bologna ebbe a sospendere in via cautelare l'utilizzo del modernissimo strumento.

Il Pretore di Lodi, in data 5 giugno 1999, ha ritenuto attendibile l'accertamento effettuato mediante Telelaser «purché tutte le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale».

Con due sentenze, nn. 119 e 120 del 5 ottobre 1999, il Trib. di Treviso, sez. dist. Castelfranco Veneto, osservava, invece, che «il mancato rilascio di documenti non può assurgere a causa di invalidità del verbale; infatti, l'elencazione dei mezzi di prova per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, non è tassativa e quindi non...

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