DECRETO 26 marzo 1999 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; Visto il proprio decreto del 22 settembre 1998, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; Visto da ultimo il proprio decreto del 21 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 ottobre 1998-31 dicembre 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento"; Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ottobre 1998-31...

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