Tassazione passi carrabili

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Il Codice della strada sancisce che i passi carrabili debbano essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario (art. 22, comma 3, D.L.vo n. 285/92).

  1. Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) - D.L.vo 15 novembre 1995, n. 507 (artt. 44 e 29) - Enti impositori: Comuni e Province

    - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

    - La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è ridotta al 50%.

    - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, «misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso», per la profondità di un metro lineare «convenzionale».

    - In caso di accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’atto pubblico, i Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari di tali accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accesi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

    - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

    - La tariffa è ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

    - Sono esenti dalla tassa gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

  2. Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) - D.L.vo 15 dicembre 1997, n...

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