DECRETO 22 novembre 2001 - Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.

126, di recepimento della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare gli articoli 8 e 11; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 1999, concernente i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art. 6; Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita' produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Art. 2.

T a r i f f e 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

  1. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato I, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

    Art. 3.

    Modalita' di pagamento 1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

  3. Nella causale del versamento occorre specificare

    il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; l'amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo 18o, capitolo d'entrata 3600.

  4. ...

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