Tar del Veneto sez. III, 26 febbraio 2016, n. 222

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
MERITO
TAR DEL VENETO
SEZ. III, 26 FEBBRAIO 2016, N. 222
PRES. SETTESOLDI – EST. RICCHIUTO – RIC. SCHIEVEN C. MIN. INFR. E TRASP. -
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
Patente y Revisione y Presupposti y Sinistro strada-
le y Necessità y Limiti.
. L’accadimento di un sinistro stradale, pur con gravi
conseguenze, non può considerarsi presupposto suf-
f‌iciente ex se a giustif‌icare un ragionevole dubbio in
ordine alla permanenza dei necessari requisiti di ido-
neità alla guida e, pertanto, tale da rendere necessario
disporre la revisione della patente, se non viene fornita
adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi e
def‌initivamente accertati. (Nella fattispecie è stato
annullato il provvedimento di revisione della patente
poichè era stata esclusa in sede penale la responsabili-
tà del conducente di un’autovettura nella morte di un
ciclista) (nuovo c.s., art. 128; nuovo c.s., art. 146) (1)
(1) Nel medesimo senso si vedano Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2009,
n. 2189, in questa Rivista 2009, 926; T.A.R. Toscana 2 marzo 2011, n.
392, ivi 2011, 415 e T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 6 agosto 2010, n.
7404, ivi 2010, 1030. Sulla funzione cautelare/preventiva e non san-
zionatoria dell’istituto della revisione della patente, v. Cons. Stato,
sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669, ivi 2011, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso il Sig. Luca Schieven ha impu-
gnato il decreto n. 2723 del 18 maggio 2009 con il quale il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione
Generale della Motorizzazione - ha respinto il ricorso ge-
rarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento
di revisione della patente di guida n. 1607 del 4 dicembre
2007 disposto dall’Uff‌icio Provinciale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Traspor-
ti Terrestri Uff‌icio periferico di Treviso e, ciò, unitamen-
te alla decisione della stessa Amministrazione (prot. n.
2647) del 29 maggio 2009 con la quale si è disposta la re-
visione della patente di guida in conseguenza del rigetto
sopra citato.
Detti provvedimenti risultano motivati in considera-
zione dell’esistenza del rapporto 164/200A della Polizia
stradale di Castelfranco Veneto, a sua volta riportato nel
decreto di rigetto, e dal quale risulta che “il giorno 16 giu-
gno 2007 il ricorrente alla guida di un’autovettura, a causa
della velocità non regolata in relazione alle caratteristiche
della strada, effettuava il sorpasso di un veicolo violando
la segnaletica orizzontale che vietava tale manovra e, in
fase di rientro, investiva il ciclista causandone il decesso,
incorrendo nella violazione dell’art. 146 c. 2 del c.d.s.”.
Nel ricorso il Sig. Luca Schieven rilevava che, in data
16 giugno 2007 gli era stato notif‌icato dalla Polizia Stra-
dale di Treviso il verbale n. 700001398917 con il quale si
contestava la violazione dell’art. 141, comma ottavo del
Codice della strada, in quanto il conducente non avrebbe
moderato la propria velocità in relazione alle caratteristi-
che della strada.
In data 18 giugno 2007, la Polizia Stradale di Castel-
franco Veneto notif‌icava, inoltre, il verbale di accertamen-
to sopra citato con il quale veniva contestata la violazione
dell’art. 146, comma secondo, c.d.s., in quanto si asseriva
che il ricorrente, nel superare un veicolo che lo precedeva
nella marcia, avrebbe oltrepassato, superandola, la segna-
letica stradale di striscia bianca continua di mezzeria.
Detti verbali venivano impugnati innanzi al Giudice di
pace di Castelfranco Veneto che, a sua volta, provvedeva a
sospenderne l’esecuzione provvisoria.
Venivano così emessi i provvedimenti di revisione della
patente e di rigetto del successivo ricorso gerarchico ora
impugnati e, in relazione ai quali, si sostiene l’esistenza
dei seguenti vizi:
1) Violazione dell’art. 128 del codice della strada, in
quanto il comportamento tenuto dal signor Luca Schieven
nel corso del sinistro sarebbe stato immune da censure,
così come peraltro rilevato dal consulente tecnico d’uff‌icio
incaricato dal G.i.p. del Tribunale di Treviso di ricostruire
la dinamica del sinistro sopra citato;
2) l’eccesso di potere per mancato svolgimento di ade-
guata istruttoria, travisamento dei fatti e/o difetto di mo-
tivazione e per quanto concerne il decreto n. 2723 R.D. del
18 maggio 2009 di rigetto del ricorso gerarchico; a parere
del ricorrente detto decreto di rigetto si fonderebbe su
verbali in relazione ai quali il Giudice di pace aveva già
concesso la provvisoria sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come
il provvedimento di revisione della patente non integre-
rebbe un provvedimento sanzionatorio, bensì cautelare.
Nel corso della Camera di Consiglio del 10 settembre
2009 questo Tribunale, e con ordinanza n. 825/09, respin-
geva l’istanza cautelare, provvedimento quest’ultimo che
veniva riformato dal Consiglio di Stato con ordinanza n.
324/2010.
All’udienza dell’11 Febbraio 2016, uditi i procuratori
delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto, risultando fondato il secondo
motivo del ricorso, avendo omesso l’Amministrazione lo
svolgimento di una corretta istruttoria idonea a costituire
il presupposto del provvedimento di rigetto del ricorso ge-
rarchico ora impugnato.
1.1 Quest’ultimo si fonda, unicamente, sul verbale della
Polizia stradale con il quale veniva contestata la violazio-
ne dell’art. 146, comma secondo del Codice della Strada,
in quanto si asseriva che il ricorrente, nel superare un
veicolo che lo precedeva nella marcia, avrebbe oltrepassa-
to, superandola, la segnaletica stradale di striscia bianca
continua di mezzeria, circostanza quest’ultima che avreb-
be causato il decesso del ciclista.
A parere dell’Amministrazione, così come è possibi-
le desumere sempre dal provvedimento di rigetto, detto
comportamento avrebbe “costituito grave pericolo per la

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