Tar Della Toscana sez. I, 15 marzo 2016, n. 465

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
MERITO
TAR DELLA TOSCANA
SEZ. I, 15 MARZO 2016, N. 465
PRES. POZZI – EST. GRAUSO – RIC. CINELLI C. COMUNE DI UZZANO ED ALTRI
Sosta, fermata e parcheggio y Sosta vietata y
Passo carrabile y Divieto di sosta indiscriminata
sull’area antistante gli accessi ai passi carrabili y
Provvedimento del Comune y Potestà tecnico-di-
screzionale del Comune ex art. 44, comma 8, D.L.vo
n. 507/1993 y Comunicazione ai soggetti interessati
onde consentirgli il pieno esercizio dei diritti par-
tecipativi a tutela del proprio interesse y Mancanza
di comunicazione y Annullamento del provvedimen-
to y Esclusione.
. L’art. 44, comma 8, del D.L.vo n. 507/1993 conferisce
al Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli
accessi ai passi carrabili, una potestà tecnico-discre-
zionale di vietare, tenuto conto delle esigenze di viabi-
lità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la
sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi me-
desimi. In tal caso, l’avvio del procedimento per l’appo-
sizione del divieto di sosta deve essere comunicato ai
soggetti interessati onde consentirgli il pieno esercizio
dei diritti partecipativi a tutela del proprio interesse
sostanziale. Tuttavia, la mancanza della predetta co-
municazione, pur integrando la violazione dell’art. 7
della L. n. 241/1990, non rende nullo il provvedimen-
to impugnato, in applicazione di quanto prescritto dal
secondo comma dell’art. 21-octies della medesima leg-
ge n. 241/1990. (d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507, art.
44; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 152; l. 7 agosto
1990, n. 241, art. 7; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 217
octies) (1)
(1) Sulla nozione normativa di «passo carrabile» desumibile dall’art.
44 del D.L.vo n. 507 del 1993, ai f‌ini dell’applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che comprende
sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia
da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modif‌ica del piano
stradale f‌inalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà
private, con esclusione della tassazione solo per gli accessi «a f‌ilo»
con il manto stradale, cosiddetti «a raso» comunemente realizzati
con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica
strada, v. Cass. civ. 31 luglio 2007, n. 16913, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna e Giud. pace civ. Palermo, 25 novembre 2005, in questa
Rivista 2006, 178.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il signor Piero Cinelli risiede nel Comune di Uzzano,
alla via Toscana 40. Con ricorso notif‌icato il 4 febbraio e
depositato il 3 marzo 2015, egli impugna l’ordinanza pub-
blicata il 22 novembre 2014, mediante la quale il Comune
ha stabilito di apporre, in corrispondenza dell’accesso alla
sua abitazione e per tutto il fronte della via Toscana com-
preso tra i numeri civici 40 e 46, un divieto di sosta indi-
cato dalla presenza di segnaletica orizzontale a segmenti
alternati di colore giallo e nero.
In fatto, il ricorrente espone che il divieto di sosta sa-
rebbe stato istituito in parziale accoglimento dell’istanza
presentata dai signori Massimo Pratelli e Nadia Nardini,
titolari di un posto auto condominiale ubicato sul lato op-
posto della carreggiata di via Toscana proprio dirimpetto
alle abitazioni contraddistinte dai numeri 40–46, i quali
avevano chiesto al Comune di apporre sulla strada degli
elementi f‌issi a protezione dell’area di accesso al loro pas-
so carrabile.
In diritto, il signor Cinelli aff‌ida le proprie doglianze a
due articolati ordini di censure e conclude per l’annulla-
mento dell’atto impugnato.
1.1. Costituitisi in giudizio l’amministrazione proce-
dente e, in veste di controinteressati, i predetti signori
Pratelli e Nardini, con ordinanza del 25–26 marzo 2015 il
collegio ha accolto ai f‌ini del riesame la domanda cautela-
re contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio. La
misura è stata peraltro riformata in appello con ordinanza
del 16 luglio 2015.
1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenu-
ta per la decisione nella pubblica udienza del 27 gennaio
2016, preceduta dal deposito di documenti, memorie di-
fensive e repliche.
2. In via pregiudiziale, il Comune di Uzzano e i con-
trointeressati eccepiscono l’inammissibilità del gravame
per difetto di legittimazione e di interesse, assumendo che
in capo al ricorrente non sarebbe conf‌igurabile alcuna po-
sizione soggettiva qualif‌icata e che, in ogni caso, egli non
risentirebbe di alcun pregiudizio dall’istituzione del divie-
to di sosta impugnato.
Sul punto, non possono che venire ribaditi i rilievi già
accennati in sede cautelare.
In termini generali, le determinazioni concernenti la
disciplina della circolazione stradale e il sistema comples-
sivo della viabilità e della sosta, ancorché prive dei carat-
teri dell’organicità e della sistematicità propri dei provve-
dimenti pianif‌icatori, sono astrattamente idonee a ledere
gli interessi dei soggetti che abitualmente circolano all’in-
terno del perimetro cittadino (da ultimo, cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4635). Tale idonea astrat-
tezza lesiva si concretizza, nella specie, in considerazione
della situazione di fatto sulla quale il provvedimento im-
pugnato va a incidere: se è vero, infatti, che il ricorrente
Cinelli non era titolare di diritti esclusivi di parcheggio
sulla via Toscana, ai f‌ini della legittimazione ad agire deve
ritenersi suff‌iciente la circostanza che egli risieda nell’a-
rea urbana interessata dal divieto di sosta e, come tale, da
una modif‌ica in senso peggiorativo della situazione degli
spazi di parcheggio e sosta.
Si aggiunga che il provvedimento impugnato determi-
na per il ricorrente la perdita della possibilità – data a
lui e a nessun altro – di parcheggiare l’auto esattamente
in corrispondenza dell’accesso alla propria abitazione, ciò
che rende evidente il prof‌ilo che ulteriormente ne caratte-
rizza la posizione rispetto a quella della collettività indif-
ferenziata, rafforzandone la legittimazione. Ed è proprio
la evidenziata situazione di fatto a rivelare, specularmen-
te, la consistenza dell’interesse ad agire nell’utilità che il
ricorrente trarrebbe dall’annullamento del divieto in mi-

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