Tar Della Puglia sez. II, 17 novembre 2015, n. 3437

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
MERITO
ze della viabilità, rispetto al quale non può essere discono-
sciuta in capo all’odierno ricorrente una posizione di con-
trointeresse specif‌ica e, per le ragioni già esposte (supra,
par. 2), differenziata nei confronti di tutti gli altri residen-
ti nella medesima area, discutendosi dell’apposizione di
un divieto di sosta proprio in corrispondenza dell’accesso
alla sua abitazione. Una posizione che, peraltro, emerge
con chiarezza dalla stessa istanza presentata dai signori
Pratelli - Nardini, ripetitiva di analoga istanza già in pas-
sato disattesa dal Comune con nota del 19 febbraio 2013 e
motivata proprio in relazione al venir meno delle ragioni
che erano state poste alla base di quel diniego (vale a dire
alla sopravvenuta rinuncia del signor Cinelli al passo car-
rabile posto a presidio dell’accesso al civico n. 42).
Ne discende, avuto anche riguardo ai pregressi rap-
porti fra le parti private del giudizio, ben conosciuti dal
Comune, che l’avvio del procedimento per l’apposizione
del divieto di sosta avrebbe dovuto essere comunicato al
ricorrente, onde consentirgli il pieno esercizio dei diritti
partecipativi a tutela del proprio interesse sostanziale.
3.1.3. La mancanza della comunicazione di avvio in-
tegra, evidentemente, la violazione dell’art. 7 della legge
n. 241/1990. Nondimeno il provvedimento impugnato non
può essere annullato, in applicazione di quanto prescritto
dal secondo comma dell’art. 21-octies della medesima leg-
ge n. 241/1990.
Come detto, il ricorrente Cinelli imputa all’ammini-
strazione procedente di essersi determinata senza cor-
rettamente valutare le condizioni dei luoghi e giungendo
perciò a conclusioni non condivisibili in fatto, prima che
in diritto.
Di contro, deve però osservarsi che l’art. 44 comma 8
del D.L.vo n. 507/1993, come già rilevato, conferisce al
Comune una potestà tecnico-discrezionale il cui esercizio
è condizionato unicamente dalle esigenze della viabilità e
non è subordinato alle specif‌iche caratteristiche dimen-
sionali della strada interessata dall’intervento, come in-
vece il ricorrente sembra ipotizzare. Lo stesso ricorrente
non smentisce, d’altronde, che la presenza di vetture par-
cheggiate sul lato opposto della strada possa costituire un
disturbo all’accesso nel posto auto utilizzato dai controin-
teressati (si veda la relazione tecnica a f‌irma del geom. Ci-
nelli, in atti, ove non si esclude la possibilità di un seppur
occasionale disturbo): per questo aspetto, le contestazio-
ni non investono dunque prof‌ili di legittimità dell’azione
amministrativa, ma di merito ed opportunità, e sfuggono
pertanto al sindacato in questa sede.
Un principio di prova in ordine a un possibile vizio
sostanziale dell’azione amministrativa il ricorrente lo ha
peraltro fornito, lamentando il mancato impiego, da par-
te del Comune, della soluzione consistente nel consentire
che i veicoli in sosta sul lato sinistro della via Toscana oc-
cupino una parte del marciapiede, in modo da lasciare ai
controinteressati spazio suff‌iciente sulla carreggiata per
la manovra di accesso e uscita dal posto auto. Ed è in re-
lazione a tale prospettata soluzione alternativa, parimenti
oggetto della relazione tecnica di parte ricorrente, che si
concretizza l’eccesso di potere dedotto sub specie di difet-
to di proporzionalità e, a monte, disparità di trattamento.
La praticabilità di tale soluzione alternativa, mai pre-
sa in esame nel corso del procedimento amministrativo, è
stata confutata in modo solo generico dal Comune e dai
controinteressati con le memorie difensive depositate in
vista della trattazione dell’incidente cautelare. A fronte
della relazione tecnica e della documentazione fotograf‌ica
prodotti dal ricorrente a sostegno dell’ipotesi prospettata,
le difese resistenti si sono infatti limitate – infondatamen-
te – a opporre la pretesa genericità del motivo di gravame
e la mancanza di prova in ordine alla assimilabilità delle
due situazioni messe a confronto dal signor Cinelli (quella
della via Toscana e quella della via Alessandrini), e questo
benché su di loro gravasse l’onere di eccepire e dimostrare
che, nonostante la mancata partecipazione del ricorrente
al procedimento, questo non avrebbe potuto avere conclu-
sione diversa.
È solo con la memoria difensiva e i documenti prodotti
in vista dell’udienza di merito che i controinteressati han-
no precisato il contenuto della propria eccezione, enfatiz-
zando gli elementi differenziali di fatto fra le due situazio-
ni e dimostrando (tramite materiale fotograf‌ico più ampio
di quello inizialmente versato in atti) come, in effetti, le
caratteristiche della via Toscana (senso unico di marcia,
passi carrabili sui due lati della strada nel tratto interes-
sato dalla controversia) non possano essere accomunate
a quelle della via Alessandrini (doppio senso di marcia e
ridotta presenza di passi carrabili), il che ne giustif‌ica il
trattamento non uniforme.
Possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti
per fare applicazione dell’invocato art. 21-octies comma 2
della legge n. 241/1990, in forza del quale il provvedimento
discrezionale, benché viziato nella comunicazione di avvio
del procedimento, non può essere annullato ove sia stato
assolto l’onere – gravante sull’amministrazione resistente
– di dimostrare che la mancata partecipazione dell’inte-
ressato non ha interferito con il perseguimento dei risul-
tati stabiliti dalla norma attributiva del potere esercitato.
4. In forza di tutto quanto precede, il ricorso non può
trovare accoglimento.
4.1. Le ragioni della decisione, e in specie l’illegittimità
formale comunque accertata a carico dell’atto impugnato,
giustif‌ica l’integrale compensazione delle spese del giudi-
zio. (Omissis)
TAR DELLA PUGLIA
SEZ. II, 17 NOVEMBRE 2015, N. 3437
PRES. DI SANTO – EST. LATTANZI – RIC. ARDITI (AVV. CONGEDO) C. COMUNE DI
PRESICCE (AVV. FORTUNATO)
Sosta, fermata e parcheggio y Sosta vietata y
Dissuasori di sosta y Rimozione y Scelta della P.A. y
Limiti alla discrezionalità della P.A.
. La scelta della P.A. di rimuovere dal territorio comu-
nale i dissuasori di sosta appare, per un verso, conno-

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