Tar Della Liguria sez. II, 11 gennaio 2016, n. 17

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
MERITO
Alla luce di quanto sopra, non possono essere quindi
condivise le argomentazioni portate dalla amministra-
zione opposta a sostegno della legittimità dell’operato
della Polizia municipale, atteso che, come sopra detto, la
condotta omissiva prevista dalla norma oggetto dei verbali
impugnati non può essere la omessa comunicazione pre-
ventiva o una tantum dei dati del veicolo e del contras-
segno invalidi, essendo costituita dalla violazione del di-
vieto di transito in Ztl. Tuttavia, nel caso di specie, è stata
contestata la violazione dell’art. 7, comma 9 e 14, c.d.s.,
partendo dall’erroneo presupposto che l’accesso libero dei
disabili alla Ztl, sia subordinato ad una comunicazione del
titolo abilitativo, in modo che il sistema possa riconoscere
il veicolo e quindi la mancata comunicazione renderebbe
impossibile sapere se il veicolo che transita è o meno al
servizio di un disabile. Ma, come detto, la condotta omissi-
va prevista dai citati commi dell’art. 7 C.d.S. non è questa.
Tutto ciò detto, il ricorso in opposizione va accolto.
Considerato, che l’Amministrazione opposta ha annul-
lato in data 17 novembre 2014 in via di autotutela il verbale
n. V/5000Z/2014 Reg. n. 39870/2014 del 10 agosto 2014 (vedi
sub doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), circostanza
questa pacif‌ica, il ricorso in opposizione merita del 10 ago-
sto 2014 e n. V/5609Z/2014 Reg. n. 41095 del 14 agosto 2014.
Non può essere dichiarata la illegittimità e conseguen-
te disapplicazione della lettera c) n. 23 della ordinanza
n. 228/2014 dd. 29 aprile 2014 e n. 71/2014 dd. 5 febbraio
2014 del Comune di Bolzano, come richiesto da parte ri-
corrente, esulando tale pronuncia dalla materia, di cui al
presente ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi
poste a carico dell’amministrazione opposta Comune di
Bolzano: le stesse sono liquidate in via equitativa nella mi-
sura di € 200,00, oltre IVA e CAP come per legge ed € 86,00
per anticipazioni. (Omissis)
TAR DELLA LIGURIA
SEZ. II, 11 GENNAIO 2016, N. 17
PRES. PUPILELLA – EST. VITALI – RIC. PONTIGGIA ED ALTRI C. COMUNE DI LA SPEZIA
Strade y Passi carrabili y Accesso a box condomi-
niali ubicati sul fondo di strada senza uscita di pro-
prietà pubblica y Autorizzazione comunale y Instal-
lazione di sbarra automatica y Illegittimità y Tutela
dell’interesse privato all’utilizzo dell’accesso car-
raio y Posa di dissuasori.
. Il rilascio di un’autorizzazione di passo carrabile in
prossimità di box condominiali ubicati sul fondo di una
strada cieca di proprietà comunale non implica anche
l’autorizzazione all’installazione di una sbarra automa-
tica per regolare l’accesso, tanto più ove quest’ultima
precluda di fatto l’utilizzo pubblico (per inversione di
marcia) del tratto di via abusivamente intercluso. L’in-
teresse privato all’effettivo utilizzo dell’accesso carraio
può essere, infatti, adeguatamente tutelato altrimenti,
per esempio mediante la posa di dissuasori negli spazi
impropriamente utilizzati per la sosta dei veicoli, pre-
via richiesta di occupazione del suolo pubblico. (nuovo
c.s., art. 22; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 46) (1)
(1) Sentenza che affronta una peculiare fattispecie in merito alla
quale non si rinvengono precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notif‌icato in data 7 maggio 2015 la signo-
ra Pontiggia Maria Raffaella ed altri sette litisconsorti,
proprietari di alcuni box ubicati sul fondo di una strada
cieca di proprietà comunale, espongono di aver ottenuto
autorizzazione 12 febbraio 2014, n. 3982 per passo carrabi-
le, e di aver posizionato sul varco dello stesso una sbarra
automatica per regolare l’accesso carraio.
Impugnano il provvedimento dirigenziale del comune
della Spezia 17 marzo 2015, n. 25030, di revoca/annulla-
mento dell’autorizzazione per passo carrabile, e di ingiun-
zione della rimozione immediata della sbarra.
Il provvedimento comunale, assunto in esito ad alcune
segnalazioni dei vicini, è motivato con la circostanza che
il varco del passo carraio sarebbe posizionato in modo da
incorporare una porzione della pubblica via Toti.
A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di
ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione di legge, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Il comune non avrebbe fatto alcuna istruttoria preli-
minare circa la vocazione pubblica dell’area interclusa
dalla sbarra, area che sarebbe utilizzata esclusivamente
dai proprietari dei box.
2. Violazione di legge, art. 21-nonies L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii..
Il provvedimento di ritiro non conterrebbe la necessa-
ria individuazione di un interesse pubblico prevalente su
quello privato dei proprietari dei box, destinatari dell’atto
ampliativo ritirato.
3. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valuta-
zione dei fatti, contraddittorietà del provvedimento.
Senza l’apposizione della sbarra, l’autorizzazione per
passo carrabile si rivelerebbe inutile, stante l’abitudine
di alcuni residenti di parcheggiare in modo da intralciare
l’accesso ai box.
Si è costituito in giudizio il comune della Spezia, con-
trodeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di repli-
ca, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è
stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato, con riferimento all’annul-
lamento dell’autorizzazione 12 febbraio 2014, n. 3982 per
passo carrabile.
Occorre premettere come, alla luce delle emergenze
documentali in atti (cfr. la documentazione di progetto
dei box - doc. 10 delle produzioni 1 giugno 2015 di parte
comunale, nonché il doc. 15 delle produzioni 4 novembre
2015), non possa seriamente contestarsi la natura pubbli-
ca della porzione di via Toti antistante i box, cui si accede
per il tramite del passo carraio.

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