Tar Calabria Catanzaro

Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami

Il sig. Costabile Salvatore, in proprio ed in qualita' di titolare dell'impresa individuale agricola omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Carlo Bilotti n. 35, con ricorso assunto al R.G. n. 1075/2012, Sezione Seconda, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro contro la Regione Calabria e nei confronti dei sigg. Lirangi Francesco e Saccomanno Pasquale, chiedeva l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare: a) del decreto dirigenziale n. 7789 del 31.05.2012 del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, pubblicato sul BURC n. 24 del 15.06.2012 e sul sito web www.calabriapsr.it, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva, prima annualita', relativa al P.S.R. Calabria 2007 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", Misura 215 benessere degli animali, riportante, relativamente alla domanda presentata dal ricorrente, il punteggio complessivo di 18; b) per quanto di ragione ed ove occorrente, del decreto dirigenziale del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, successivamente pubblicato, avente ad oggetto: "PSR Calabria 2007-2013 Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" Misura 215 pagamento benessere degli animali, indicazioni ditte finanziate relativamente alla graduatoria definitiva approvata con DDG n. 7789 del 31/05/2012", con cui si decideva di rendere finanziabili, relativamente alla graduatoria definitiva di cui sub a), tutte le ditte comprese fino alla posizione n. 217 (punteggio 24) come da graduatoria allegata allo stesso suddetto decreto e riportante, per il ricorrente, sempre il punteggio totale di 18; c) per quanto di ragione ed ove occorrente, del decreto dirigenziale n. 7522 del 24.06.2011 del Dipartimento Regionale 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, successivamente pubblicato, relativo all'oggetto di cui sub a), recante l'approvazione della graduatoria provvisoria riportante, per il ricorrente, il punteggio totale di 18; d) nonche' di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente. A quest'ultimo non veniva attribuito alcun punteggio per quanto concerne il possesso - dallo stesso autocertificato, in sede di domanda di partecipazione - di superfici agricole...

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