Tamponamento improprio tra vettura in retromarcia ed altra «da tergo» a velocità eccessiva. responsabilità

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine339-341

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@1. Nozione

- La fattispecie, di cui alla riportata sentenza, origina dal tamponamento improprio di due veicoli e, in appello, si conferma il responso del giudice di primo grado della pari responsabilità dei due conducenti delle vetture antagoniste. Infatti, una di esse svolgeva manovra di retromarcia, quando l'altra procedeva «da tergo» a velocità non consentita e inadeguata. La pericolosa manovra di retromarcia determinava le premesse causali dell'evento, evitabile, però, se l'auto sopravvenuta avesse congruamente proceduto negli 80 km/h. Il tamponamento secondo modalità insolite comporta che il tamponante ha subìto una interferenza per il fatto del tamponato, concausa dell'incidente.

Secondo una curia, il comportamento dell'antagonista tamponato dimezza la responsabilità del tamponante proprio, perché ha fatto retromarcia, sì da far venire meno la tutela del tamponato predisposta dall'art. 107 c.s., oggi art. 1491. Notato, altresì che, in caso di collisione di veicoli da tergo, v'è la presunzione de facto del mancato rispetto della distanza di sicurezza e di colpa esclusiva a carico del conducente del veicolo che segue. Questi, però, può provare che l'omesso arresto sia derivato da cause parzialmente o totalmente a lui non imputabili2.

Si rileva, dalla Cassazione, quale possibile fonte di responsabilità persino la posizione di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche nella circostanza v'è possibilità di interferenza con la circolazione di altri veicoli3. Ora, a maggior ragione, costituisce pericolo per l'incolumità dei terzi un veicolo che proceda in retromarcia se non adottate sufficienti cautele.

Le fratture e le lesioni di consistente rilievo, subìte da due occupanti di una delle autovetture scontratesi, vengono riportate a più di un tipo di danno. Ciò, proprio quando gli assetti in materia di responsabilità hanno subìto innovazioni non attese. Si pensi al danno morale soggettivo ampliato nella più vasta figura del danno non patrimoniale, in cui trovano tutela le ipotesi di ingiusta lesione di valori della persona, costituzionalmente garantiti. Altra inversione di tendenza ha determinato l'affermazione decisiva in sede di legittimità del danno esistenziale come figura specifica, precedentemente avversata4.

La Corte milanese, in tanta evoluzione, ha osservato le «nuove frontiere», dimostrando congrua larghezza di vedute.

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@2. Norme di legge

- Per l'art. 2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

E il risarcimento del danno ingiusto scaturisce dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante, che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell'autore della condotta lesiva.

Sotto la rubrica «Danno patrimoniale» stabilisce l'art. 137 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) che, nel caso di danno alla persona, quanto agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o della invalidità permanente su un reddito di valore, comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto, che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni.

La determinazione del risarcimento va, pertanto, commisurata al reddito.

A norma degli artt. 138, comma 2 lett. a) e 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni, si intende per danno biologico la lesione temporanea o permanente alla integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da...

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