Tamponamenti a catena di veicoli e presunzione di eguale concorso

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine48-49

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@1. Nozione

La dinamica dell'incidente stradale occorso tra due autoveicoli sulla corsia di sorpasso in autostrada è rimasta incerta tra l'ostruzione della corsia che non permise di evitare l'urto con il mezzo che precedeva e il tamponamento da parte di quello successivo, causa il suo procedere ad alta velocità.

L'autovettura ferma in corsia di sorpasso, trasversalmente posizionatasi, era stata tamponata da altra vettura, resasi sconosciuta, e, per la diabolica circostanza della foratura delle ruote, il conducente non riuscì a spostarla.

Da tale situazione, la fattispecie si ampliò ulteriormente, con tamponamenti a catena, coinvolgenti ben otto automezzi e quella ferma in corsia di sorpasso venne sobbalzata nella carreggiata opposta, da cui un successivo urto frontale l'avrebbe nuovamente sospinta nella originaria carreggiata.

Ora, nell'evenienza di scontro tra veicoli, salvo prova contraria, si presume l'eguale responsabilità dei conducenti. Responsabilità concorrente, quindi, con funzione sussidiaria, perché consente la prova di assenza di colpa del danneggiato. E, se vi fosse prevalenza di colpa dell'altro, la responsabilità di esso aumenterebbe o diminuirebbe in relazione all'entità della colpa stessa.

Questo il principio codicistico, che, però, va coordinato con il corpo di norme del c.d. Codice della strada, che disciplina la circolazione stradale anche all'importante fine di prevenire i sinistri.

Ove mancasse un adeguato chiarimento sulla dinamica dell'incidente, rileva una corte di merito che va presuntivamente ritenuta la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella determinazione dell'evento ex art. 2054, comma 2, c.c. 1).

Si tratta di presunzione meramente sussidiaria, che opera esclusivamente quando le prove ed accertamenti agli atti istruttori non consentissero una ricostruzione soddisfacente dei fatti, con impossibilità, quindi, di accertare cause e modalità dell'evento dannoso, nonché la misura della responsabilità di ogni protagonista.

@2. Norme di legge

Recita l'art. 2054, comma 2, c.c. ´Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoliª.

Questa norma presuppone, per la Cassazione, uno scontro tra veicoli, comunque e in qualsiasi modalità lo stesso avvenga. La concreta difficoltà di accertare talvolta la responsabilità nel causare un sinistro ha indotto il legislatore a porre la presunzione iuris tantum di corresponsabilità, applicabile in ogni genere di scontro. Così, anche in casi di scontri successivi, come la fattispecie che ci occupa, detta presunzione potrebbe rimediare limitatamente ai rapporti tra i conducenti coinvolti in ciascuno di essi 2). Ancora, la norma ipotizza lo ´scontro tra veicoliª, che è urto, collisione, quindi anche tamponamento, cioè urto tra la parte anteriore di un veicolo e quella posteriore di un altro. Lo scontro tra veicoli,...

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