Effetti sulle tabelle millesimali dell'esecuzione di nuove opere nell'edificio condominiale

AutorePaolo Scalettaris
Pagine231-233

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Le osservazioni che seguono concernono gli effetti che le opere eseguite all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva possono determinare nell'ambito del condominio con riguardo alla modifica delle tabelle millesimali.

Il punto di riferimento di carattere normativo è costituito dall'art. 69 disp. att. c.c., che dispone che i millesimi - e cioè «i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano» - «possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino»... «quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano».

Faremo cenno qui di seguito ad alcune delle questioni che si pongono in sede di interpretazione e di applicazione della norma con riferimento alla specifica ipotesi di esecuzione di opere all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

  1. Si noti in primo luogo che la previsione di modifica delle tabelle millesimali contenuta nella norma ora ricordata è limitata ai casi in cui il rapporto tra i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva sia mutato «notevolmente».

    Si tratta di un concetto relativo, che impone che la misura del mutamento venga rapportata all'entità delle unità immobiliari.

    Ciò che è importante sottolineare è che in ogni caso in cui la modifica anzidetta non abbia dimensioni «notevoli» resta esclusa la possibilità di richiedere la modifica delle tabelle.

  2. La norma condiziona la possibilità della richiesta di modifica delle tabelle millesimali ai soli casi in cui il mutamento del rapporto tra i valori delle unità di proprietà esclusiva sia determinato dal mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio che sia l'effetto di uno dei seguenti fattori:

    - sopraelevazione di nuovi piani; o

    - espropriazione parziale; oppure

    - esecuzione di innovazioni di vasta portata.

    Si noti che la norma fa riferimento solamente a queste ipotesi: in particolare - per quanto concerne il tema qui in esame - va notato che non viene fatto richiamo in alcun modo all'ipotesi in cui si realizzi un mutamento d'uso dei locali di proprietà esclusiva che non si accompagni all'esecuzione di opere. Ciò porterebbe a ritenere pertanto che in quest'ultima ipotesi non possa darsi luogo alla modifica delle tabelle millesimali.

    Va detto però che l'orientamento...

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