Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità

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tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di inValidità(*)

(*) Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 agosto 2011, ha approvato su proposta del Ministro della Salute uno schema di provvedimento recante la “Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”. Lo schema, attuativo dell’art. 138, cod. ass., prevedeva una nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica che avrebbe costituito il superamento delle singole tabelle elaborate dai Tribunali, attualmente a base delle valutazioni, e uniformato i coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità.

La Camera dei deputati nella seduta 24 ottobre 2011 ha approvato la mozione che “impegna il Governo a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano”.

Anche il Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva, ha espresso parere sfavorevole al provvedimento.

Proponiamo, qui di seguito, i tre documenti. (N.d.R.)

Schema di d.P.R. approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 agosto 2011. Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87, comma, 5 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l’articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra IO e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2003, n. 211, recante “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità;

Esaminati i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004;

Acquisite le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del (Omissis);

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del (Omissis);

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;

Decreta: Art. 1.
1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209, è approvata la Tabella unica nazionale:
a) delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi.
2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono riportate rispettivamente negli allegati I e Il del presente decreto; le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera b), sono riportate rispettivamente negli allegati III e IV del presente decreto.
3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 138, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione...

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