DECRETO 11 luglio 2002 - Modalita' di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Capo I

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2759/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine; Visto il regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984, modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino; Visto il regolamento CEE n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985, modificato dal regolamento CEE n. 3127/94 del 20 dicembre 1984, che stabilisce le modalita' di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino; Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE dell'8 giugno 2001; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni nazionali in applicazione dei succitati regolamenti comunitari per assicurare la classificazione uniforme delle carcasse suine e per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo del tenore di carne magra dei suini consegnati al macello; Considerato che l'art. 4 del regolamento n. 2759/75 dispone che il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro per classi di qualita' determinate in base ad una tabella di classificazione; Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg; Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 200 suini a settimana, nonche' le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nel medesimo impianto, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella seduta del 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143; Decreta

Classificazione delle carcasse di suino Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio, tutte le imprese di macellazione classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria di classificazione stabilita dal succitato regolamento.

  2. Possono essere esentate da tale obbligo le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini per settimana, nonche' le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nell'ambito della stessa impresa.

  3. Per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente deve essere presentata domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato "Ministero", Dipartimento...

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