T.a.r. Valle d'aosta sez. Unica, 12 ottobre 2018, n. 48

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
del contratto di locazione concluso tra le parti in data
30 maggio 2017, registrato in data 3 novembre 2017 al n.
010207-serie 3T su istanza della ricorrente quale condut-
trice, avente ad oggetto l’unità immobiliare sita a (omis-
sis) in via (omissis) ad uso abitativo, con decorrenza dal
1 luglio 2017 f‌ino al 30 giugno 2021, meglio descritta in
atti.
La ricorrente ha dedotto che:
– all’art. 3 del contratto di locazione le parti hanno
specif‌icato che la conduttrice avrebbe destinato l’immo-
bile allo «svolgimento dei servizi di accoglienza, protezio-
ne ed integrazione concordati sulla base della specif‌ica
convenzione che verrà stipulata con l’Ente pubblico com-
petente»;
– nonostante la piena consapevolezza da parte della
convenuta della predetta destinazione, la signora si è ri-
f‌iutata di consegnare l’immobile e di immettere nella di-
sponibilità dello stesso la società cooperativa ricorrente
(email del 27 giugno 2017, doc. 4 fasc. ricorrente);
– la signora in data 17 agosto 2017 ha restituito in via
unilaterale, a mezzo raccomandata (doc. 6 fasc. ricorren-
te), l’assegno relativo al deposito cauzionale;
– con comunicazione del 7 settembre 2017 la ricorren-
te, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di lasciare
a disposizione l’assegno relativo al deposito cauzionale
invitando nuovamente la locatrice alla consegna dell’im-
mobile (doc. 7 fasc. ricorrente);
– ciò nonostante, l’immobile non è mai stato consegnato.
Su tali premesse la ricorrente ha chiesto:
1) l’adempimento del contratto di locazione con l’im-
mediata consegna dell’unità immobiliare di cui sopra;
2) la condanna della convenuta ai sensi dell’art. 614 bis
c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni vio-
lazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento;
3) la condanna al risarcimento dei danni «subiti e su-
bendi» in conseguenza della mancata consegna.
2. Ricorso e decreto sono stati notif‌icati a mezzo posta,
per compiuta giacenza, il 17 febbraio 2018.
3. Nonostante la rituale notif‌ica la convenuta non si è
costituita ed è stata dichiarata contumace.
4. Alla luce delle allegazioni e produzioni di parte at-
trice e della contumacia della convenuta deve concluder-
si nel senso dell’inadempimento della signora locatrice,
all’obbligo di consegnare alla società ricorrente, condut-
trice, la cosa locata.
La ricorrente:
– ha allegato e provato la fonte dell’obbligazione di
consegna dell’immobile sito in (omissis) in via (omissis)
concesso in locazione dalla Y con contratto regolarmente
registrato, dunque valido ed eff‌icace tra le parti;
– ha allegato l’inadempimento dell’obbligo di consegna
contrattualmente previsto (cfr. Cass., sez. un., 30 gennaio
2001, n. 13533);
La consegna dell’immobile prevista dal contratto sareb-
be dovuta avvenire il 1 luglio 2017, ma la convenuta non ha
adempiuto a tale obbligo.
5. Accertato l’inadempimento della locatrice, la conve-
nuta va condannata al rilascio dell’immobile, con f‌issazio-
ne al 27 marzo 2018 della data per l’adempimento.
6. La ricorrente ha chiesto il rilascio di misura coerci-
tiva indiretta.
L’art. 614 bis c.p.c. in tema di attuazione degli obbli-
ghi di fare infungibile o di non fare (introdotto dalla L.
18 giugno 2009, n. 69) consente al giudice di f‌issare, col
provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l’i-
potesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una
somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione
o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’ese-
cuzione del provvedimento medesimo.
Tenuto conto del valore della controversia, della natura
della prestazione, del prevedibile danno nell’ipotesi di con-
tinuato inadempimento, si stima equo f‌issare l’importo di
€ 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione
della condanna alla consegna dell’immobile successivo al
settimo giorno dalla notif‌ica - a cura della ricorrente - del
dispositivo della presente sentenza e sempre che sia matu-
rato il termine del 27 marzo 2018, data f‌issata per il rilascio.
7. La domanda risarcitoria va respinta in carenza di
prova di un pregiudizio risarcibile, invero neppure ade-
guatamente allegato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo, avuto riguardo all’oggetto e allo svolgimen-
to del processo, def‌inito alla prima udienza. (Omissis)
T.A.R. VALLE D’AOSTA
SEZ. UNICA, 12 OTTOBRE 2018, N. 48
PRES. MIGLIOZZI – EST. NASINI – RIC. BANCA S. S.P.A. (AVV. RUSINENTI) C.
COMUNE DI S.V. (AVV. SCIULLI)
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Ordine
di demolizione y Impugnazione y Legittimazione y
Creditore ipotecario y Interesse tutelabile y Com-
promissione del credito ipotecario y Lesione attua-
le e diretta y Esclusione.
. È inammissibile per carenza di legittimazione il ri-
corso proposto da un istituto bancario avverso il prov-
vedimento di demolizione di un immobile sul quale è
stato realizzato un abuso da un terzo destinatario di un
mutuo ipotecario, sul rilievo che l’eventuale mancata
inottemperanza comporti l’acquisizione dell’immobile
al patrimonio comunale con pregiudizio del credito
ipotecario. (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31) (1)
(1) Pronuncia interessante e ben articolata nella motivazione. Il
provvedimento in rassegna afferma il principio secondo cui, non ri-
entrando il creditore ipotecario tra i soggetti che possono disporre
giuridicamente e materialmente del bene in modo da rimuovere le
difformità edilizie, non può ritenersi inciso in via diretta dall’ordi-
ne di demolizione. Ma anche a voler valorizzare il successivo (e solo
eventuale) provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio
comunale, rimane ferma l’impossibilità per il creditore ipotecario di
ricorrere in via diretta ed autonoma, posto che – altrimenti – egli
f‌inirebbe sostanzialmente per surrogarsi nelle azioni che competono
al destinatario dei provvedimenti ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

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