T.A.R. Piemonte sez. I, 17 aprile 2014, n. 620

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giur
5/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
quale avverrà la eventuale ricostruzione dei fabbricati, ed
in funzione di tale ricostruzione il legislatore ha previsto
la f‌ictio iuris del condominio convenzionale, ossia di un
condominio precostituito ancor prima della costruzione
dell’edif‌icio. Detto altrimenti il condominio convenzionale
non può considerarsi un vero e proprio condominio (per-
ché, appunto, manca l’edif‌icio) bensì una comunione per
la quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale al
f‌ine di facilitare la ricostruzione dell’edif‌icio crollato.
Da quanto detto discende che per le obbligazioni con-
tratte dall’amministratore del condominio convenzionale,
ossia dall’amministratore di una comunione ordinaria
dell’area di sedime, in quanto obbligazioni assunte per la
cosa comune, i comproprietari e condomini del “condomi-
nio convenzionale” sono tenuti in solido nei confronti dei
creditori, trovando applicazione, in tale peculiare caso, la
presunzione di solidarietà di cui all’art. 1294 c.c., ricorren-
done i presupposti, ossia la pluralità di debitori legati da
un vincolo di comunione (ossia i contitolari dell’area in
comproprietà), l’unicità della prestazione e l’eadem causa
obligandi.
Né a parere del Tribunale può ritenersi che il titolo
ottenuto nei confronti nel condominio “convenzionale”
in persona dell’amministratore non vincoli e, comunque,
non sia opponibile ai condomini-comproprietari dell’area
di sedime, ciò perché a tale amministratore deve ricono-
scersi la legittimazione processuale, relativamente alle
controversie occasionate dalla ricostruzione deliberata e
da eseguire, in base al disposto dell’art. 15 della normativa
citata, essendo ciò conforme alle ragioni acceleratrici
della normativa speciale sulla ricostruzione, che postula-
no un amministratore munito dei poteri di rappresentanza
di cui all’art. 1131 cod. civ.; invero, il dover riconoscere
la necessità di evocare in giudizio tutti i comproprietari,
vanif‌icherebbe il valore della novità acceleratrice voluta
dalla ripetuta normativa speciale. (cfr. in tal senso Cas-
sazione civile del 13 giugno 2013 n. 14899) (Omissis).
t.a.r. piemonte
sez. i, 17 aprile 2014, n. 620
pres. baluCani – est. malanetto – riC. Condominio via merCadante, 57
in torino (avv. Chiariglione) C. Comune di torino (avv. rizza ed altro)
Impianti comuni y Ascensore y Immissioni sonore
y Ritenute oltre le soglie consentite dalla legge y
Ordinanza comunale che obbliga il condominio ad
adottare interventi per il contenimento del rumore
y Applicabilità della L. n. 447/95 e D.P.C.M. 5 di-
cembre 1997 ad impianto preesistente y De plano
y Esclusione y Omessa istruttoria sulla vetustà del-
l’edif‌icio e sulla riconducibilità del fenomeno alle
componenti sostituite y Indicazione della pratica-
bilità di interventi di contenimento y Omissione y
Annullamento y Necessità.
. Deve essere annullata l’ordinanza comunale che ordi-
ni al condominio di adottare interventi per il conteni-
mento del rumore dell’ascensore, laddove il provvedi-
mento impugnato ritenga de plano applicabile ad una
struttura collaudata nel 1956 una disciplina entrata in
vigore solo successivamente (L. n. 447/95 e successivo
D.P.C.M. di attuazione del 5 dicembre 1997); sia man-
cante di adeguata istruttoria circa l’effettiva riconduci-
bilità del fenomeno a quelle componenti dell’impianto
che, essendo state sostituite, risultino eventualmente
soggette alle citate disposizioni o, inf‌ine, manchi di
ogni indicazione circa la fattibilità economica e giu-
ridica di interventi di contenimento, individuandone
compiutamente natura e caratteristiche. (l. 26 ottobre
1995, n. 447; d.p.c.m. 5 dicembre 1997) (1)
(1) Nulla in termini.
svolgimento del proCesso
Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 45/2008,
con la quale è stato ordinato al condominio di via Merca-
dante n. 57, in Torino, di adottare azioni di contenimento
del rumore prodotto dall’impianto ascensore, posto a ser-
vizio dello stabile stesso.
Deduce parte ricorrente i seguenti vizi del provvedi-
mento impugnato:
1) Violazione di legge (L. n. 447/1995 e successivo
D.P.C.M. di attuazione del 5 dicembre 1997, art. 11 disp.
prel. al c. c.) Contesta parte ricorrente che la normativa
invocata nell’ordinanza non possa trovare applicazione
con riferimento all’impianto in questione, poiché trattasi
di impianto collaudato nel 1956, quindi anteriormente
all’entrata in vigore di detta normativa (avvenuta il 20
febbraio 1998). Contesta altresì che all’impianto sia ap-
plicabile il regolamento comunale n. 318 sulla tutela
dall’inquinamento acustico, in quanto entrato in vigore 90
giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio (avvenuta in
data 19 giugno 2006)
2) Vizio del procedimento per eccesso di potere e/o
violazione di legge (legge n. 241/90). Insuff‌icienza del-
l’istruttoria e conseguente difetto assoluto di motivazione.
Contesta parte ricorrente che l’ordinanza impugnata non
indichi in alcun punto quale delle diverse ipotesi previste
dall’art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ricorrerebbe nel
caso di specie e, in ogni caso, il provvedimento non ha in-
dicato alcunché circa la necessarie misure di contenimen-
to del rumore e la fattibilità economica dell’intervento.
3) Violazione di legge (L. n. 241/90). Difetto di moti-
vazione e conseguente vizio di incompetenza funzionale.
Contesta in ogni caso parte ricorrente le rilevazioni
effettuate da ARPA Piemonte, e poste a fondamento del
provvedimento.
4) Vizio del procedimento per eccesso di potere e viola-
zione di legge (L. n.447/95). Deduce parte ricorrente che
il comportamento ordinato risulti sostanzialmente impos-
sibile.
5) Violazione di legge (art. 3 L. n. 689/81). Deduce
parte, quanto all’eventuale sanzione amministrativa, la
carenza del prescritto elemento soggettivo.

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