T.A.R. Liguria sez. II, 24 aprile 2015, n. 401

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Arch. loc. e cond. 5/2015
MERITO
Dal riconoscimento della penale responsabilità dell’im-
putato deriva, ex lege, l’obbligo dello stesso di risarcire i
danni materiali arrecati alla persona offesa, certamente
esistenti data l’abusiva occupazione dell’appartamento
quanto meno f‌ino alla data prima indicata, da liquidare
in separata sede civile atteso che l’istruttoria non ha con-
sentito di acquisire alcun elemento cui parametrarlo. Ai
sensi dell’art. 539 c.p.p., avendo la parte civile presentato
richiesta, l’imputato deve essere condannato al pagamen-
to di una provvisionale, immediatamente esecutiva ex
lege, che f‌issa nell’importo di Euro 2.000/00, da ascrivere a
danno morale liquidato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
L’imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione
in favore della costituita parte civile delle spese di costi-
tuzione e giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre
accessori di legge. (Omissis)
T.A.R. LIGURIA
SEZ. II, 24 APRILE 2015, N. 401
PRES. PUPILELLA – EST. VITALI – RIC. CONSULTA S.R.L. (AVV.TI SALUSTRI E
BARISONE) C. COMUNE DI BORDIGHERA (AVV. PICIOCCHI)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordina-
rio y Contratti della P.A. y Immobile a destinazione
commerciale di proprietà di un Comune y Patrimo-
nio disponibile y Riconducibilità y Cessione in godi-
mento in favore di privati y Contratto iure privato-
rum y Sussiste.
. La cessione in godimento in favore di privati di un
immobile a destinazione commerciale di proprietà di
un Comune – e dunque appartenente al patrimonio di-
sponibile dello stesso – deve essere ricondotta, anche
in difformità dalla eventuale qualif‌icazione in termini
di “concessione” che le parti abbiano inteso dare al
rapporto, nello schema privatistico della locazione,
nell’ambito della quale l’Amministrazione opera – ex
art. 1, comma 1 bis, L. n. 241/1990 – iure privatorum,
ovvero mediante l’esercizio di poteri privatistici. (c.c.,
art. 822; c.c., art. 823; c.c., art. 826; c.c., art. 828; l. 7
agosto 1990, n. 241, art. 1) (1)
(1) Per utili riferimenti in tema di giurisdizione del giudice ordinario
relativamente a controversia che abbia ad oggetto immobile apparte-
nente al patrimonio disponibile di un Comune, v. Cass. civ., sez. un., 8
marzo 1996, n. 1834, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notif‌icato in data 16 ottobre 2014 la società
Consulta s.r.l., esercente attività di somministrazione di
alimenti e bevande, ha impugnato le deliberazioni della
giunta comunale di Bordighera 18 aprile 2008, n. 85 e 19
giugno 2014, n. 148, con le quali il comune ha stabilito di
concedere in locazione alla società controinteressata La
Reserve di Sattanino Pietro & C. s.a.s. l’immobile commer-
ciale di proprietà comunale adibito a bar-ristorante sito in
via Arziglia n. 20, per otto anni con decorrenza 1° luglio
2014, rinnovabili per ulteriori otto anni.
Espone: - che, con un primo contratto stipulato il 27
agosto 2002, il comune concesse l’immobile in guestione in
locazione alla società La Reserve, per sei anni rinnovabili;
- che, a seguito di un incendio che procurò ingenti
danni all’immobile, il comune e la società conduttrice ad-
divennero ad un accordo transattivo, mediante il quale la
società si accollava la quasi totalità dei costi di ristruttu-
razione e recupero, a fronte dell’impegno del comune di
rinnovare il contratto di locazione per otto anni più otto,
con decorrenza dalla scadenza del 30 giugno 2014; - che
tale accordo veniva approvato con la deliberazione di
giunta comunale 18 aprile 2008, n. 85, e stipulato in data
23 aprile 2008; - che, con la deliberazione 19 giugno 2014,
n. 148, la giunta comunale esprimeva indirizzo favorevole
al prosieguo del rapporto di locazione, nei termini concor-
dati.
A sostegno del gravame deduce un unico articolato mo-
tivo di ricorso, rubricato come segue: illegittimità delle de-
liberazioni della giunta comunale di Bordighera n. 85 del
18 aprile 2008 e n. 148 del 19 giugno 2014 per violazione
delle norme in tema di contratti pubblici e aff‌idamento di
beni pubblici.
Premesso di essere interessata alla locazione dei locali
in questione, lamenta il mancato esperimento di una pro-
cedura di evidenza pubblica per addivenire alla scelta del
contraente, che sarebbe stato illegittimamente individua-
to mediante trattativa privata.
All’azione di annullamento accede domanda di accer-
tamento della nullità, ineff‌icacia e/o caducazione del con-
tratto di locazione.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Bordighera e
la società controinteressata La Reserve di Sattanino Pie-
tro & C. s.a.s, preliminarmente eccependo l’irricevibilità
del ricorso per tardività e l’inammissibilità per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, nel merito con-
tro deducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ricorso per motivi aggiunti notif‌icato in data 2 di-
cembre 2014 l’impugnazione è stata estesa alla determina-
zione 22 settembre 2014, n. 544, con la quale il dirigente
del settore amministrativo ha deciso di approvare lo sche-
ma di contratto e di stipularlo.
A sostegno dell’impugnazione aggiuntiva è dedotta ille-
gittimità in via derivata nonché in via propria, attesa l’a-
dozione dell’atto nelle more del termine di impugnazione
della deliberazione 19 giugno 2014, n. 148 (che, peraltro,
era stata dichiarata provvisoriamente esecutiva).
Previo scambio delle memorie conclusionali e di re-
plica, alla pubblica udienza del 9 aprile 2015 il ricorso è
stato trattenuto dal collegio per la decisione. Il ricorso,
in accoglimento dell’eccezione preliminare dedotta dalle
parti resistenti, deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Giova prendere le mosse dalla constatazione che la
controversia in questione concerne - pacif‌icamente - la
locazione di un immobile a destinazione commerciale, e
dunque un bene appartenente al patrimonio disponibi-

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