T.A.R. Liguria sez. II, 8 agosto 2014, n. 1258

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
MERITO
tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti di
cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile
2014, che all’art. 28 stabilisce che «Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore»; ai f‌ini della liquidazione delle
spese processuali di questo grado di giudizio, invece, es-
sendo l’attività difensiva esaurita nella vigenza del decreto
n. 140 sopra cit., si applicano i criteri stabiliti dal D.M. 10
marzo 2014, dovendosi solo rilevare che nulla va liquidato
per la fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna
attività compresa nella detta fase. (Omissis)
t.a.r. Liguria
sez. ii, 8 agosto 2014, n. 1258
pres. caruso – est. goso – ric. porto di Lavagna - s.p.a. (avv.to roveLLi
ed aLtri) c. comune di Lavagna e ministero infr. e trasp. (avv. arzeni e
avv. distr. stato genova)
Navigazione y Porti e aeroporti y Porti y Porto turi-
stico y Strada conf‌inante y Pericolo per la sicurezza
e l’incolumità delle persone y Variazione della stra-
da in senso unico y Relativa ordinanza del Comune y
Violazione delle competenze proprie del comandan-
te del porto y Esclusione y Limiti.
. Il provvedimento con cui un Comune, al f‌ine di tutela-
re la sicurezza e l’incolumità delle persone, abbia tra-
sformato in senso unico una strada conf‌inante con por-
to turistico non viola le attribuzioni circa la sicurezza
e la polizia dell’area portuale riservate al comandante
del porto, qualora tale provvedimento sia stato preso
in accordo con l’autorità portuale. (c.n., art. 81; l. 28
gennaio 1994, n. 84, art. 5)
svoLgimento deL processo
In forza di sub ingresso nella concessione demaniale
marittima già rilasciata a Cala dei Genovesi - S.p.a., la
società ricorrente gestisce, dal 2003, il porto turistico di
Lavagna. Il regolamento relativo alla circolazione stradale
all’interno dell’area portuale, approvato con ordinanza
dell’Uff‌icio circondariale marittimo n. 179 del 14 dicembre
2005 e modif‌icato con ordinanza n. 23 del 16 aprile 2007,
individua due varchi di accesso: uno per i veicoli in entrata
e l’altro per quelli in uscita (altri due varchi sono riservati
alle emergenze e ai veicoli pesanti, mentre un quinto viene
utilizzato solo in circostanze eccezionali). Entrambi i var-
chi abilitati al normale transito veicolare sono posti sulla
strada di raccordo con via dei Devoto, lungo la quale era
precedentemente ammesso il doppio senso di circolazione.
Con ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2014, il Comune
di Lavagna, al dichiarato scopo di rendere più sicura la
circolazione in tale tratto di strada e di aumentare il nu-
mero degli stalli di sosta, ha disciplinato la circolazione
dei veicoli in senso unico in direzione sud, consentendola
solo in entrata verso il porto turistico. Ciò comporta che
i veicoli diretti in senso opposto sono costretti a fare in-
gresso nell’area portuale e ad uscirne attraverso il varco
successivo. L’ordinanza dà anche atto che, per effettuare
tale manovra, i conducenti possono ritirare gratuitamente
il biglietto emesso dalle apposite apparecchiature au-
tomatiche installate al varco di ingresso e reintrodurlo
successivamente in quelle collocate al varco di uscita: la
sosta nell’area portuale, infatti, è gratuita nei primi trenta
minuti dall’emissione del biglietto.
La Porto di Lavagna - S.p.a. ritiene che la menzionata
ordinanza sia lesiva dei suoi interessi in quanto compro-
metterebbe la sicurezza del porto e della circolazione in
ambito portuale, cagionando altresì un aggravio dei co-
sti di manutenzione delle apparecchiature che regolano
l’accesso e l’uscita dei veicoli. Con ricorso giurisdizionale
ritualmente notif‌icato il 7 marzo 2014 e depositato il suc-
cessivo 19 marzo, pertanto, ha impugnato l’ordinanza me-
desima, denunciando la violazione dell’art. 81 del codice
della navigazione, la carenza di motivazione e il vizio di
eccesso di potere sotto il prof‌ilo del travisamento fattuale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lavagna, contra-
stando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi
al suo accoglimento. Con memoria di stile, si costituiva
anche l’intimato Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Con ordinanza n. 140 del 3 aprile 2014, è stata
respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale
dalla ricorrente. In prossimità della pubblica udienza, la
parte ricorrente e il Comune hanno sviluppato le proprie
argomentazioni difensive con apposite memorie, anche di
replica. La difesa erariale si è limitata a eccepire l’inam-
missibilità del ricorso nella parte in cui assume ad oggetto
atti prodromici adottati dall’Uff‌icio locale marittimo di
Lavagna. Il ricorso, inf‌ine, è stato chiamato alla pubblica
udienza del 12 giugno 2014 e ritenuto in decisione.
motivi deLLa decisione
È controversa la legittimità dell’ordinanza con cui il
Comune di Lavagna ha introdotto il senso unico di circo-
lazione nella strada di raccordo tra il porto turistico e via
dei Devoto, in direzione sud, e previsto che i veicoli diretti
a nord possano “aggirare” tale tratto stradale attraverso
l’area portuale, con accesso libero e temporaneamente
gratuito.
La ricorrente, titolare della concessione in forza della
quale gestisce il porto turistico, ritiene che la disciplina
così introdotta risulti lesiva del proprio interesse al man-
tenimento della sicurezza nell’ambito portuale, asseri-
tamente compromessa dalla possibilità di accesso indi-
scriminato consentita dal provvedimento impugnato. Con
il primo motivo di gravame, essa denuncia la violazione
dell’art. 81 cod. nav., in forza del quale sono riservate al
comandante del porto tutte le attribuzioni concernenti la
sicurezza e la polizia del porto e delle relative adiacenze.
Sostiene l’esponente che il Comune di Lavagna, indiriz-
zando il traff‌ico veicolare all’interno dell’area portuale,
avrebbe agito come se l’area medesima fosse aperta al li-
bero transito: vertendosi in materia di sicurezza portuale,
però, tale decisione risulterebbe estranea al perimetro
delle attribuzioni comunali e rimessa in modo esclusivo
all’autorità individuata dal citato art. 81. L’avversata de-

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