T.A.R. Lazio sez. III, 26 maggio 2016, n. 6150

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
MERITO
- per le suesposte argomentazioni, deve, pertanto, di-
chiararsi l’inammissibilità della costituzione in giudizio
della Generali Italia S.p.a., a mezzo della procuratrice
speciale Zurich Insurance p.l.c.;
- tuttavia, ritenendo lo scrivente applicabile alla fatti-
specie de qua il disposto dell’art. 182/ 2° comma del c.p.c.,
attesa la ratio (aderente a sua volta alla normativa euro-
pea) di detta norma volta a consentire il più ampio acces-
so alla tutela giurisdizionale, va assegnato alla convenuta
Generali Italia Spa apposito termine perentorio (determi-
nato ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 182 e
307 del c.p.c.) per la sua rituale costituzione in giudizio.
(Omissis)
T.A.R. LAZIO
SEZ. III, 26 MAGGIO 2016, N. 6150
PRES. LO PRESTI – EST. VERLENGIA – RIC. A.A. C. ASL ROMA B
Patente y Patente speciale y Disabilità motoria y
Veicolo con cambio automatico y Veicolo adattato y
Sussistenza y Diniego di declassamento della paten-
te da B a BS (speciale) y Illegittimità.
. Poichè, ai sensi dell’art. 8, comma 1, L. n. 449/1997,
tra i veicoli adattati alla guida, per i quali è richiesta
la patente speciale, sono compresi anche quelli dota-
ti di solo cambio automatico, purché prescritto dalla
commissione medica locale di cui all’art. 119 c.d.s., è
illegittimo il diniego di declassamento della patente
da B a BS (speciale) da parte di Commissione medica.
(nuovo c.s., art. 116; nuovo c.s., art. 119; l. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 8) (1)
(1) Non constano precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notif‌icato il 17 luglio 2015 e depositato il
successivo 31 luglio, la sig.ra A.A. impugna il diniego del
declassamento della patente da B a BS (speciale) da par-
te della Commissione Medica Locale di Roma 3 (Azienda
Sanitaria Locale Roma B) con valutazione del 20 maggio
2015, nonché l’idoneità alla guida con controllo limitato a
sei mesi.
Espone la ricorrente di essere invalida civile al 100%
senza indennità di accompagno e che le patologie da cui
è affetta le impongono di guidare veicoli con cambio au-
tomatico.
Rappresenta, altresì, che:
la competente Commissione Locale presso la ASL RM
B, pur prendendo atto della limitazione motoria relativa
alla gamba sinistra, non ha riconosciuto alla ricorrente ti-
tolo alla patente speciale;
nella stessa sede le ha erroneamente attribuito un de-
f‌icit visivo inesistente;
in data 28 febbraio 2012 la ricorrente era stata sottopo-
sta a visita per l’accertamento dello stato di invalidità ex
legge 104/1992 innanzi alla Commissione di Prima istanza
della ASL RMB che le ha riconosciuto il punto 03 delle di-
sabilità motorie permanenti, per le quali è prescritta una
autovettura adattata;
la Commissione Medica Locale le ha richiesto anche
una visita psichiatrica che ha accertato l’assenza di distur-
bi psicopatologici in atto.
Ciò premesso, la ricorrente formula i seguenti motivi
di doglianza:
eccesso di potere per contraddittorietà con altro prov-
vedimento della P.A. (il verbale di visita del 28 febbraio
2012 della Commissione di I istanza della ASL RM B per
l’accertamento degli stati di invalidità civile previsti dalla
legge 104/92), illogicità manifesta e travisamento dei fatti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 4,
e 5, 119 del D.L.vo 285/1992 e ss.mm., della legge 241/90,
degli artt. 319, 320, 322, 327 del D.P.R. 495/1992, eccesso di
potere per carenza di motivazione, contraddittorietà con
le valutazioni mediche della stessa ASL RM B, manifesta
illogicità e travisamento dei fatti, laddove la Commissione
Medica non ha tenuto in nessuna considerazione la certi-
f‌icazione di invalidità della Commissione di I istanza che
le riconosceva, altresì, il diritto alla autovettura adattata,
né il rischio di incidente legato alla compromissione della
normale funzionalità dell’arto inferiore sinistro a seguito
di intervento chirurgico di asportazione di lesione secon-
daria cerebrale prefrontale destra, come tale di carattere
permanente.
Contesta altresì l’imposizione di lenti per la guida,
affermando di avere un visus naturale di 8/10 all’occhio
destro e 10/10 a sinistra, risultante dai certif‌icati medici
allegati al ricorso;
eccesso di potere per falsa rappresentazione della real-
tà, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e carenza
assoluta di istruttoria, violazione dei principi di ragione-
volezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 119, com-
mi 2 bis, 5 e 9 del D.L.vo 285/1992, sviamento, evidenziati
dalla contraddittorietà delle valutazioni mediche, dalla
mancata valutazione della certif‌icazione prodotta dalla
interessata, nonché delle valutazioni mediche degli spe-
cialisti della stessa ASL RMB.
Il Ministero intimato si è costituito il 17 agosto 2015
per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e
resistere nel merito, deducendo l’insindacabilità del giudi-
zio della Commissione.
Il 29 ottobre 2015 l’Azienda Unità Sanitaria Locale
Roma B ha depositato una memoria nella quale difende il
proprio operato, escludendo che la necessità di un cambio
automatico rientri nelle ipotesi di veicolo adattato per il
quale è richiesta la patente BS.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di
legittimazione in capo al Ministero intimato, rinviando, ai
sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., alla sentenza n.
9595/2014 di questa sezione con la quale è stata riscon-
trata, alla luce del disposto di cui all’articolo 119, comma
5, D.L.vo 285/1992, nel testo vigente, una relazione fun-

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