DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 - Modalita', criteri e termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio, della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 15/02)

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002; Vista la delibera n. 13/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale, con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2001; Vista la delibera n. 14/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale, con la quale sono stati stabiliti modalita', criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001; Delibera

  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

  2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

  3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale o titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale ovvero alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT