DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n.24 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell''anno 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonche' di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessita' ed urgenza di adottare misure per la funzionalita' del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonche' di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello». Sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

    2. all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita',»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

    3. all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

    4. all'articolo 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

    5. all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

    Art. 2.

    Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

    1. personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

    2. dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

    3. professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

  3. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul territorio nazionale a grandi unita', reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita' navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma.

  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove...

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